D. d. L. COST. d’iniziativa del senatore Antonello Cabras (Pd) sullo statuto speciale della regione sarda
Antonello Cabras (Pd) ha depositato al Senato
un disegno di legge costituzionale sullo
statuto speciale della regione sarda,
8 APRILE 2010
Quella che segue è la relazione al testo. Il provvedimento nella sua versione integrale è consultabile in allegato. Di nuovo statuto – ma anche di autonomia, federalismo, sovranità e indipendenza – si parlerà a Cagliari venerdì 9 aprile alle ore 18 in un convegno organizzato dall’associazione Sardegna Democratica all’Hotel Mediterraneo. All’incontro prenderanno parte Antonello Cabras, Massimo Dadea, Pietrino Soddu e Renato Soru. “I problemi derivati dal ritardo nella riforma o nella revisione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale si sono resi più evidenti dopo l’approvazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e della legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale nella legislatura in corso. In Sardegna vi sono stati nel corso degli anni che ci lasciamo alle spalle numerosi quanto infruttuosi tentativi, in sede regionale, di avviare iniziative costituzionali di revisione dello Statuto vigente. La portata del tema e la complessità delle implicazioni di ordine politico più generale hanno sempre interrotto le diverse iniziative prima che potessero superare la soglia dell’esame parlamentare. Nella situazione attuale, tuttavia, si apre una fase che può rappresentare un’opportunità di straordinaria importanza per cogliere finalmente l’obiettivo di una revisione della carta statutaria approvata nel 1948 dai costituenti e solo parzialmente emendata successivamente nel corso degli ultimi sessanta anni. La XVI legislatura infatti è ad un passaggio cruciale della sua vita presunta, il Governo e la maggioranza parlamentare si accingono a promuovere una iniziativa legislativa organica per riformare la costituzione ed attuare la legge delega per realizzare il federalismo fiscale. Per questo e non solo, si impone la presenza nel dibattito che si aprirà nei prossimi mesi di una proposta definita di revisione dello Statuto speciale vigente in Sardegna. A fianco a questi argomenti di ordine politico, non secondari in un percorso che prevede la modifica di una legge costituzionale, vivono le ragioni che richiedono la riforma ormai da lungo tempo, riconducibili ai grandi cambiamenti che hanno interessato la vita economica e sociale del Paese, dell’Europa e della Sardegna. L’autonomia ottenuta dai sardi nel 1948 ha sicuramente rappresentato uno dei principali fattori strutturali che ha contribuito alla crescita della regione ed al conseguente miglioramento delle condizioni generali di vita dei suoi abitanti. Il passaggio da una condizione di generale arretratezza, quale era quella che si registrava in quegli anni, a quella attuale, agganciata ad un sistema-Paese moderno ed in costante evoluzione, in sintonia con il resto del continente europeo, seppure con caratteri importanti che segnano un ritardo, non attenua l’esigenza di disporre di una speciale autonomia che preveda poteri e sovranità adeguati ai cambiamenti ed in grado di favorire l’affermarsi dell’autogoverno e di reggere la nuova qualità della sfida oggi incombente. L’apertura dei mercati, la dimensione politica e territoriale dell’Europa dei 27 Paesi, la natura stessa dei problemi che oggi caratterizzano i differenti ambiti territoriali che insieme compongono l’Unione europea, costituiscono gli elementi di fondo sui quali basare la nuova dimensione e la qualità dell’autogoverno regionale. Il concetto stesso di autonomia, come precedentemente inteso, deve lasciare spazio al dispiegarsi di una vera e propria sovranità negli ambiti costituzionalmente garantiti. Il contesto caratterizzante i “nord” e i “sud”, significativamente al plurale, non può certo essere quello che ispirò l’azione e le decisioni dei costituenti del 1948. Oggi le differenze e le identità , sempre presenti e attive nell’ambito della Repubblica, hanno attraversato i profondi mutamenti sia economici che culturali della modernità senza per questo cancellare ciò che la storia centenaria ha segnato. La specialità vive e si nutre essa stessa di tutto lo spazio a disposizione, grazie e in virtù delle opportunità offerte dagli strumenti culturali e tecnologici della società moderna e sviluppata. La discussione in proposito finora sviluppata mette in evidenza una visione ancora troppo parziale e non definita in tutti i suoi contorni, infatti non sempre si coglie nelle diverse analisi e tesi il nesso inscindibile, oggi più che ieri, fra “locale” e “globale”. L’autogoverno concepito non solo come democrazia formale, ma soprattutto come elemento di responsabilità e partecipazione alle decisioni di valore più generale soddisfa l’aspirazione di una comunità storica e con forte carattere di identità ad essere parte del mondo globale. In questo irrinunciabile assunto si ritrova una parte essenziale delle ragioni della revisione dell’autonomia speciale sarda; a ciò deve aggiungersi quanto deriva dalla più generale riforma federale della Repubblica con il conseguente riassetto dei poteri fra i differenti livelli di sovranità costituzionale. La discussione, come si sa, sulla permanenza delle ragioni che giustificano la presenza di Regioni ad autonomia speciale ha diviso e divide trasversalmente gli schieramenti politici; il Parlamento nella fase di approvazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha accolto la tesi in favore del mantenimento della distinzione introdotta nel 1948. Oggi con i cambiamenti introdotti per le Regioni ordinarie, a molti appare anacronistica e fuori del tempo la distinzione, tuttavia le ragioni a sostegno dell’equiparazione sono in gran parte basate sugli aspetti finanziari e fiscali che contraddistinguono i regimi di specialità. La discussione che ha preceduto l’approvazione della legge delega sul federalismo fiscale ne ha evidenziato gli aspetti cruciali. In realtà si tratta di una visione parziale di un più generale e diverso modo di affrontare problemi e della necessità di disporre di mezzi e strumenti differenti e per questo più adeguati al perseguimento delle soluzioni. La proposta di revisione dello Statuto per la Sardegna è formulata con modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni (ivi comprese quelle di cui alla legge costituzionale n. 2 del 2001) ed alle disposizioni contenute nella Legge costituzionale n.3 del 2001 riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Il testo della proposta, pertanto, prende le mosse inizialmente dalla ricomposizione delle norme costituenti il nuovo Statuto speciale per la Sardegna, effettuato con il mero collegamento tra le diverse disposizioni (accorpate per materia) contenute nelle tre leggi costituzionali sopra indicate e mira a rafforzare l’autonomia, ribadirne la specialità e rinnovare la regione. L’urgenza della sua approvazione deriva, oltre che dalla sua obsolescenza in una società sempre più dinamica e globale, dalla riforma del titolo V della Costituzione che ha mutato profondamente i rapporti tra Stato e Regione anche attraverso la completa rideterminazione delle funzioni statali e regionali. Nonostante ciò e nonostante l’ampio dibattito in corso da decenni in Sardegna sulla necessità della riforma dello Statuto, bisogna riconoscere che non si sono sin ora registrati apprezzabili risultati che siano scaturiti da una seria contrattazione tra Stato e regione, essendo invece derivate da iniziative parlamentari le modifiche, pur significative, sino ad ora intervenute. Del resto già con le leggi costituzionali nn.2 e 3 del 2001 da un lato sono state modificate parti rilevanti dello Statuto, dall’altro è stato attribuito alla regione Sardegna il potere di disciplinare con propria legge la forma di governo e il sistema elettorale. Non è infatti ulteriormente rinviabile la pronta ridefinizione della forma di governo della Regione con l’approvazione sia della legge statutaria , sia della legislazione elettorale; a tale fine appare utile procedere anche all’immediata approvazione di una legge che disciplini il referendum confermativo in caso di impugnazione davanti alla Corte costituzionale della legge statutaria e sino alla decisione da parte di quest’ultima. Ma è sullo Statuto speciale della regione autonoma Sardegna che occorre intervenire con la massima urgenza, anche in considerazione dell’iter procedurale non breve, perché è irrinunciabile che esso contenga una disciplina ulteriore e diversa anche rispetto a quella prevista dal riformato titolo V della parte seconda della Costituzione. Occorre ridefinire i reali contenuti dell’autonomia sarda nella quale è connaturata, come caratteristica essenziale, la specialità. Devono essere riconosciuti alla regione Sardegna infatti poteri, risorse e titolarità di rapporti, non attribuibili alle regioni ordinarie, che le consentano di promuovere uno sviluppo economico e sociale più accelerato di quanto non sia sino ad oggi avvenuto ma nel rispetto della storia, cultura ed identità dei sardi e con il previo pieno riconoscimento a livello nazionale ed europeo della condizione di insularità che attribuisca alla regione una decisiva legittimazione per partecipare a pieno titolo alle politiche di coesione europea e di sviluppo delle aree svantaggiate: ciò tanto più nel momento presente nel quale l’Unione Europea si estende fino a 27 Stati, in un contesto mondiale caratterizzato dall’economia di mercato senza i confini di del passato. La ridefinizione dei “poteri” dell’Unione, infatti, ridefinisce quelli degli Stati e delle regioni, individua altresì il ruolo specifico delle regioni speciali. Per quanto riguarda la Sardegna, la riforma, salve ulteriori, successive individuazioni, è riferita all’aspetto fiscale ed alle risorse aggiuntive da acquisirsi anche attraverso interventi speciali, a quello del contributo solidaristico dello Stato in una nuova forma per la “rinascita” che tiene conto degli strumenti di programmazione negoziata, alla tutela della cultura e della lingua, alla garanzia della continuità territoriale e dei rimedi per valorizzare e non essere limitati dalla insularità. Occorre con strumenti anche nuovi promuovere la più ampia partecipazione popolare coinvolgendo tutte le forze sociali, culturali, produttive e gli enti locali, per rendere la società sarda davvero protagonista di questa fase della sua storia e del processo di crescita e di globalizzazione europeo e mondiale, e affrontare insieme il rafforzamento dell’autogoverno, la riforma delle istituzioni, il rinnovamento della politica. Perché ciò avvenga tuttavia è indispensabile portare il dibattito sul concreto attraverso una proposta, che miri a porre le basi per la mobilitazione politica della Sardegna non su parole e slogan, ma su interessi concreti della vita civile di tutti i sardi. Il procedere con tempi rapidi all’istruzione e all’esame della presente proposta può evitare il rischio “ordinarizzazione” della Sardegna, sempre in agguato. E’ purtroppo determinata la spinta delle regioni forti per contestare l’ammissibilità della permanente esistenza delle regioni speciali. Attualmente le regioni speciali infatti godono di finanziamenti superiori a quelli medi delle regioni ordinarie per cui molti vogliono abolire la specialità anche per abolire quello che è considerato un privilegio. La proposta che segue ha come struttura portante, come già si è rilevato all’inizio della presente relazione, le norme ancora attuali dello Statuto del 1948, integrato e modificato, come detto, con le novità costituzionali intervenute. In particolare la introduzione della legge statutaria con la conseguente decostituzionalizzazione della forma di governo e della legge elettorale consente di operare in modo che lo statuto contenga i fondamentali principi che regolano il rapporto con lo Stato, specialità e funzioni proprie, e rinvii alla legge regionale rafforzata tutte le specificazioni ordinamentali interne. La ripartizione dei poteri tra Stato e regione, infatti, non si discosta da ciò che è stato definito con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione salvo che per quanto si ritiene utile al governo della specialità. In particolare è prevista un’estensione della potestà esclusiva della Regione in materia: di tutela dell’ecosistema e dei beni culturali, di tutela e valorizzazione dei beni culturali, insegnamento della lingua sarda,governo del territorio e tutela del paesaggio,organizzazione della giustizia di pace,porti e aeroporti civili, tutela della salute, istruzione salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Il nucleo portante della proposta è, comunque, costituito dalla introduzione di alcuni princìpi fondamentali, di alcuni compiti essenziali della regione e della ridefinizione della specialità autonomistica. L’aspetto dell’autonomia finanziaria, anche nella prospettiva della specialità, costituisce uno dei punti nodali e la soluzione proposta mira a garantire un quadro semplice e certo di finanza regionale attraverso il superamento di criteri basati su percentuali parametrate su singole imposte, soggette a variazione negli anni. Inoltre è prevista una concertazione, attraverso l’istituto dell’intesa, per l’esercizio della potestà fiscale dei differenti livelli statale, regionale e degli enti locali. Norme significative sono contenute anche per quanto riguarda i principi base della forma di governo, e dell’esercizio del referendum. Come già ricordato alla legge statutaria è affidata la definizione puntuale della normativa riconducibile a questo ambito. Profondamente innovata è la disciplina che regola la revisione statutaria, viene proposto un ruolo accresciuto della Regione seppure nell’ambito di una classica procedura costituzionale. Si afferma il principio,ieri assente, dell’obbligo della condivisione da parte della regione delle modificazioni proposte. In definitiva si afferma il principio pattizio come sigillo finale a tutta la procedura di modificazione. Più specificamente la proposta è articolata in otto capi. Nel capo I sono contenute le norme sulla costituzione della regione, sui princìpi fondamentali e sui compiti fondamentali della regione, sull’intesa Stato-regione e sulla continuità territoriale: tali disposizioni, tranne l’articolo 1, costituiscono una proposta nuova che mira, tra l’altro, ad individuare già in questa sede, alcuni degli elementi fondamentali della nuova sovranità regionale. Il capo II tratta delle funzioni della regione. Gli articoli 5 e 6 definiscono le potestà legislative della regione prevedendo anche quali sono i poteri di indirizzo dello Stato nelle materie concorrenti. L’articolo 7, invece, individua le competenze legislative esclusive dello Stato che costituiranno quindi i soli settori nei quali è escluso l’intervento regionale. Va rimarcato che con tale sistema, tranne che nei suddetti settori, tutti i poteri legislativi, tra l’altro in materia di sviluppo economico, sono riservati esclusivamente alla regione non essendovi più alcuna potestà, neppure di indirizzo, dello Stato in materia di industria, artigianato, commercio, agricoltura, turismo, eccetera. Gli articoli 8 e 9 disciplinano la potestà regolamentare e le funzioni amministrative di regione, province e comuni, garantendo il principio di sussidarietà e l’autonoma iniziativa dei singoli cittadini associati per lo svolgimento di attività di interesse generale. I due successivi articoli regolano la partecipazione della regione all’attività dell’Unione europea ed i poteri sostitutivi del Governo in caso di inadempimento. Come nello Statuto del 1948, il capo III contiene le disposizioni sull’autonomia finanziaria stabilendo che spettano alla regione tutti i prelievi fiscali compiuti nel suo territorio oltre ad un fondo integrativo per garantire la solidarietà e la coesione sociale e rimuovere le condizioni di disuguaglianza, consentendo nel contempo lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite alla regione, alle province ed ai comuni della Sardegna. L’articolo 14, in particolare, disciplina il patrimonio ed il demanio, affermando da un lato il ruolo basilare della regione e la sua acquisizione di tutti i beni non appartenenti ad alcuno, dall’altro l’attribuzione ad essa anche del demanio marittimo, con esclusione solo di quello necessario alla difesa della Repubblica. Il capo IV è dedicato agli organi della regione e stabilisce i principi a cui deve uniformarsi la legge statutaria. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito in sessanta, soprattutto alla luce dei cambiamenti intervenuti nella forma di governo della Regione e degli enti locali, non appare funzionale il mantenimento del numero di ottanta. Gli articoli seguenti sono relativi, rispettivamente, alla organizzazione del consiglio regionale, allo status dei consiglieri ed alle funzioni del consiglio. Va segnalato in particolare la riconferma ed il rafforzamento della norma che prevede la possibilità per il consiglio di nominare organi di consulenza tecnica, la previsione di un tetto per le indennità dei consiglieri ed una prima estensione dei poteri di iniziativa legislativa anche alle province, ai comuni ed al consiglio delle autonomie locali. La disciplina che regola il bilancio regionale attribuisce una specifica competenza al consiglio delle autonomie locali nella procedura di approvazione. L’impugnazione delle leggi regionali da parte dello Stato e viceversa l’impugnazione di leggi statali da parte della regione sono trattate nel successivo articolo 21, mentre gli articoli 22 e 23 sono dedicati al presidente della regione ed alla giunta regionale. Nel primo sono previste tra l’altro la figura ed il ruolo del vicepresidente e l’incompatibilità tra assessore e consigliere regionale. È prevista altresì la disciplina dei provvedimenti legislativi che possono essere delegati alla giunta regionale. Dopo che il capo V conferma i poteri regionali per la creazione di nuove province e nuovi comuni, il capo VI regola i rapporti tra Stato e regione rafforzando le norme di garanzia per la partecipazione del presidente della regione al Consiglio dei ministri e disciplinando la delega in materia di ordine pubblico. L’articolo 26 è relativo allo scioglimento anticipato del consiglio regionale nei casi in cui è promosso dallo Stato. L’articolo 27 del capo VII, è dedicato alla revisione dello Statuto e riguarda la differenziazione della procedura legislativa a seconda che l’iniziativa sia regionale o parlamentare. Il capo VIII contiene le norme transitorie e finali e disciplina le commissioni paritetiche il cui ruolo sarà essenziale nella complessa fase di trasferimento di funzioni dallo Stato alla regione ed a comuni e province; e infine l’eventuale applicazione delle leggi statali sino alla entrata in vigore della nuova legislazione regionale”.
Allegato
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
D’INIZIATIVA DEL SEN. ANTONELLO CABRAS
2
Capo I
COSTITUZIONE DELLA REGIONE
E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
(Costituzione della regione).
1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma, entro l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei princìpi fondamentali della Costituzione e secondo il presente Statuto.
2. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.
Art. 2.
(Princìpi fondamentali).
1. I valori e la cultura comunitari che costituiscono il patrimonio storico dei sardi sono riconosciuti come un contributo fondamentale all’unità della Repubblica.
2. La Regione, i Comuni e le Province della Sardegna sono le istituzioni del governo
autonomo dei sardi. I loro rapporti sono improntati ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.
3. La Regione collabora lealmente all’esercizio delle funzioni delle istituzioni repubblicane e contribuisce all’integrazione europea, anche attraverso proprie specifiche rappresentanze
negli organismi nazionali e dell’Unione Europea.
4. In attuazione della Costituzione e del presente Statuto è compito dello Stato, su iniziativa del Governo d’intesa con la Regione, garantire pari opportunità con il resto del territorio continentale al fine di promuovere in Sardegna lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che non consentono ai cittadini sardi eguali possibilità di accesso ai benefìci del progresso rispetto agli altri cittadini italiani, operare per il superamento dei limiti derivanti dalle sue condizioni di insularità.
5. Lo Stato assicura ogni misura atta a realizzare condizioni di pari opportunità e rende effettiva la possibilità di partecipazione dei cittadini sardi alla vita economica, sociale e culturale del Paese.
6. La legge statale che disciplina le elezioni del Parlamento europeo garantisce che almeno un trentesimo dei parlamentari europei eletti in Italia sia espresso dai cittadini residenti in Sardegna.
7. Stato e Regione garantiscono l’eguaglianza tra i cittadini, il diritto all’informazione, i diritti inviolabili di libertà ed il diritto al lavoro.
3
Art. 3.
(Compiti fondamentali della regione).
1. La Regione tutela la lingua, la storia e la cultura della Sardegna, associa alle sue politiche le comunità locali e garantisce la effettiva e piena partecipazione dei sardi, anche attraverso le rappresentanze sociali e culturali, alle scelte fondamentali dello sviluppo dell’Isola attraverso specifici istituti definiti dalla legge regionale.
2. La Regione garantisce il diritto dei propri cittadini ad una corretta informazione con ogni mezzo e contrasta situazioni di monopolio dei mezzi di informazione.
3. La Regione garantisce ai sardi non residenti nel suo territorio adeguate forme di rappresentanza politica e di partecipazione alle iniziative che tendono a favorire il mantenimento del rapporto tra loro e la terra d’origine.
4. La Regione assicura a tutti i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea , che risiedono nel suo territorio adeguate forme di partecipazione alla vita politica ed amministrativa nel territorio della Regione.
Art. 4.
(Sviluppo e continuità territoriale, intesa Stato-regione).
1. I rapporti della Regione con lo Stato sono definiti secondo il metodo dell’intesa, sulla cui base sono disciplinati tutti gli interventi attuati nel territorio della Sardegna, mediante leggi e provvedimenti amministrativi in attuazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 2. Nell’intesa sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la Regione, sono garantite, con il concorso dell’Unione europea, in attuazione dei Trattati sull’Unione europea, misure atte a realizzare, per la mobilità di persone e merci, condizioni di opportunità e livelli di costi pari a quelli realizzabili nel territorio continentale, anche con specifiche deroghe alle regole generali dell’Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di stato.
2. Lo Stato d’intesa con la Regione promuove la concertazione per definire principi e modalità dell’esercizio della potestà fiscale nell’ambito del territorio della Sardegna.
Capo II
FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 5.
Potestà legislativa della regione
1. La potestà legislativa è esercitata dalla regione nel rispetto dei princìpi supremi della 4 Costituzione e dell’ordinamento giuridico della Repubblica, dello Statuto e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. È esercitata altresì dallo Stato per le materie previste dal presente Statuto e nel rispetto dei medesimi limiti.
2. La legge regionale rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.
3. La legge regionale ratifica le intese che la regione stipula con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, quando si provvede alla individuazione di organi comuni tra più regioni.
4. La ratifica con legge regionale interviene anche per gli accordi della regione con Stati esteri e per le intese con enti territoriali interni di altri Stati.
Art. 6.
(Potestà legislativa concorrente tra Regione e Stato).
1. Le materie di legislazione concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la determinazione dei princìpi fondamentali, sono le seguenti:
a) rapporti internazionali e con l’Unione europea della regione;
b) commercio con l’estero;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) immigrazione;
e) professioni;
f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
g) ordinamento sportivo;
h) protezione civile;
i) ordinamento della comunicazione;
l) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
m) previdenza complementare e integrativa;
n) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
p) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
q) regime doganale della Sardegna.
Art. 7.
(Potestà legislativa esclusiva dello Stato).
1. Spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione 5 europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum ; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia forestale, rurale e locale urbana e della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) dogane, con esclusione del regime doganale per la Sardegna, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno.
Art. 8.
(Potestà regolamentare).
1. Nelle materie di legislazione statale esclusiva la potestà regolamentare spetta allo Stato,
salva delega alla regione, la quale in ogni caso può emanare norme di integrazione e di attuazione.
2. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia tranne che per quelle attribuite a comuni, province e città metropolitane i quali tutti, comunque, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Art. 9.
(Funzioni amministrative).
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano dalla legge regionale conferite a province, città metropolitane, sulla base dei princìpi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.6
2. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legg regionale, secondo le rispettive competenze.
3. La regione esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge, nel rispetto del comma 1, nonché quelle delegate dallo Stato che vengono dirette dal presidente della regione che si conforma alle istruzioni del Governo.
4. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
5. Un rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla regione.
6. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regione nelle materie di cui alla lettera h) ‘articolo 7 .
7. Stato, regione, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 10.
(Partecipazione all’attività dell’Unione europea).
1. La regione, tranne che nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
2. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati dell’Unione Europea e intese con enti territoriali interni agli stessi, in conformità ai princìpi dell’ordinamento ed agli impegni internazionali dello Stato.
3. La regione, salve le competenze di cui al comma 2, è anche rappresentata nella elaborazione e nella sottoscrizione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati non appartenenti all’Unione europea in quanto riguardino scambi che siano comunque di diretto interesse della Sardegna.
4. Il Presidente della regione partecipa, con rango di Ministro, in rappresentanza dello Stato, ai Consigli dei ministri dell’Unione europea quando si trattano questioni di specifico interesse della Sardegna.
Art. 11.
(Poteri sostitutivi del Governo).
1. Il Governo può sostituirsi a organi della regione, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali.
2. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.7
Capo III
FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO
Art. 12.
(Autonomia finanziaria).
1. La regione ha autonomia finanziaria e contabile, istituisce tributi propri in un quadro coordinato con la finanza dello Stato, nell’ambito del patto di stabilità e in armonia con i princìpi dell’intesa Stato-Regione sull’esercizio della potestà fiscale in Sardegna.
2. Lo Stato assicura alla regione entrate annuali non inferiori al prelievo fiscale complessivo prodotto nel territorio regionale aumentato delle risorse aggiuntive a qualunque titolo erogate dallo Stato nell’anno precedente all’entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. La regione nell’esercizio della propria autonomia finanziaria e contabile ispira la politica di bilancio ai princìpi della programmazione territoriale ai fini del riequilibrio. A tale fine la regione istituisce nel bilancio un fondo finalizzato alla perequazione delle aree con minore capacità fiscale da assegnare alle province, ai comuni e alle città metropolitane.
4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono a finanziare gli interventi di cui all’articolo 3.
5. La regione può integrare gli interventi statali di cui al terzo comma dell’articolo 119 della Costituzione.
6. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono di risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
7. Le risorse derivanti dalle fonti di cui al presente articolo consentono alla regione, ed a comuni, province e città metropolitane di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Art. 13.
(Princìpi e strumenti per l’autonomia finanziaria).
1. La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio regionale.
2. La regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell’isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese nel rispetto dei trattati sull’Unione europea.
3. La regione può affidare agli organi dello Stato l’accertamento e la riscossione dei propri tributi.
4. La regione collabora all’accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio. A tale fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui scade il termine per l’accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. 8
5. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
Art. 14.
(Patrimonio e demanio).
1. I comuni, le province, le città metropolitane e la regione hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
2. La regione, i comuni, le province e le città metropolitane hanno facoltà di ricorrere all’indebitamento, anche emettendo prestiti interni, da essi esclusivamente garantiti, di norma solo per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, e comunque per una cifra annuale non superiore al 50 per cento della quota di entrate ordinarie destinate ad investimenti.
3. La regione, nell’ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, incluso il demanio marittimo, tranne che quello necessario alla difesa della Repubblica.
4. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.
5. I beni immobili situati nella regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della regione.
6. Possono essere istituiti nella regione zone e punti franchi, previa intesa della regione con l’Unione europea.
Capo IV
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 15.
(Organi fondamentali della regione e legge statutaria).
1. Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta regionale ed il presidente della regione.
2. La legge statutaria stabilisce modalità e principi per la elezione del Presidente, del consiglio regionale e la forma di governo. Non si applica il primo comma dell’art. 122 della Costituzione.
3. La legge statutaria, approvata dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina la forma di governo della regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del consiglio regionale, del presidente della regione e dei componenti della giunta regionale, i rapporti tra gli organi della regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della regione, gli ulteriori casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa dei cittadini e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
4. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge di cui al comma 3 promuove la parità di accesso alle cariche elettive.
5. La legge regionale di cui al comma 3, dopo la sua approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale, in due successive sedute a distanza di almeno due mesi, viene pubblicata e su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di 9 legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro un mese dalla sua pubblicazione.
6. La legge regionale di cui al comma 3 è sottoposta a referendum, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Se la legge è stata approvata in seconda votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, si fa luogo a referendum se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del consiglio regionale. La legge non è promulgata, qualora sia sottoposta a referendum, non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, ovvero qualora, impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, l’impugnazione governativa sia accolta dalla Corte.
7. La legge regionale di cui al comma 3 istituisce il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la regione e gli enti locali.
8. In tutte le materie di competenza della Regione la legge statutaria regionale di cui al comma 3 prevale sulle altre fonti regionali.
Art. 16.
(Consiglio regionale).
1. Il consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.
2. È elettore ed eleggibile al consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della regione.
3. La legge statutaria stabilisce ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale.
4. Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Art. 17.
(Organizzazione del consiglio regionale).
1. Il consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il presidente, l’ufficio di presidenza e le commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni del consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
4. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche. Il consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
5. I membri della giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.
Art. 18.
10
(Status dei consiglieri regionali).
1. I consiglieri regionali rappresentano l’intera regione.
2. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della regione autonoma della Sardegna.
3. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 68 della Costituzione, intendendosi sostituito il riferimento alla Camera di appartenenza con quello al consiglio regionale.
4. I consiglieri regionali ricevono una indennità e rimborsi spese fissati con legge regionale e comunque non superiori all’80 per cento del totale delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai membri del Parlamento della Repubblica.
Art. 19.
(Funzioni del consiglio regionale).
1. Il consiglio regionale esercita le funzioni legislative attribuite alla regione.
2 L’iniziativa delle leggi spetta alla giunta regionale e ai membri del consiglio regionale. Essa spetta altresì al consiglio delle autonomie locali, ad almeno due consigli provinciali ed a non meno di dieci consigli comunali che rappresentino almeno un ventesimo degli elettori per la regione ed ai cittadini, secondo quanto stabilito dalla legge statutaria di cui al comma 3 dell’articolo 15.
3. Il regolamento approvato dal consiglio regionale stabilisce modalità e procedure per l’approvazione delle leggi.
4. Le leggi sono promulgate dal presidente della regione, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, che esse stabiliscano un termine diverso.
5. Il consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la regione. È altresì tenuto a pronunciarsi, nei termini previsti dal suo regolamento, sulle proposte di legge presentate ai sensi del secondo periodo del comma 2 e sulle petizioni presentate dai cittadini della Sardegna su problemi di comune interesse.
Art. 20.
(Bilancio della regione).
1.La legge statutaria di cui all’art.15 definisce modalità e procedure per l’approvazione di documenti contabili e di bilancio.
Art. 21.
(Impugnazione delle leggi).
1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità 11 costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
Art. 22.
(Presidente della regione e giunta regionale).
1. La legge statutaria di cui all’art.15 disciplina le modalità di elezione del Presidente e della giunta regionale, stabilisce inoltre poteri, funzioni e compiti loro attribuiti.
2. Il presidente della regione è il rappresentante della regione autonoma della Sardegna.
3. Il presidente della regione, la giunta regionale ed i suoi componenti sono organi esecutivi della regione.
4. L’ufficio del presidente della regione e di membro della giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
5. L’ufficio di membro della giunta regionale è altresì incompatibile con la carica di consigliere regionale.
6. I cittadini nominati membri della giunta regionale, qualora siano lavoratori dipendenti pubblici o privati, sono messi a disposizione della regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.
Art. 23.
(Atti aventi forza di legge regionale della giunta regionale).
1. In casi straordinari, specificamente indicati nella legge di delegazione, la giunta regionale può essere delegata, per materie determinate e con l’indicazione dei termini di tempo, non superiori ad un anno, e dei princìpi e criteri direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati con atto del presidente della regione previo parere del consiglio regionale che lo esprime entro due mesi dalla richiesta. La mancata espressione del parere nei termini previsti non impedisce l’emanazione del decreto delegato.
Capo V
ENTI LOCALI
Art. 24.
(Province e comuni nella regione).
1. Le province della Sardegna conservano l’attuale struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono essere istituite nuove province e possono essere modificate le circoscrizioni delle province esistenti in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.
2. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
3. La legge statutaria di cui all’art.15 stabilisce modalità e criteri per l’esercizio della funzione 12 amministrativa, e per il funzionamento del consiglio delle autonomie locali.
Capo VI
RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE
Art. 25.
(Rapporti con il Governo).
1. Il presidente della regione riceve la convocazione con l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri ed interviene ai lavori, con diritto di voto, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione.
2. Il Governo della Repubblica, stabilendo specifiche direttive può delegare, anche in via generale, alla regione le funzioni di tutela dell’ordine pubblico che saranno esercitate dal presidente della regione, il quale, a tale scopo, può richiedere l’impiego delle forze di pubblica sicurezza.
3. La giunta regionale, quando constati che l’applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa per l’isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, se sussistono le condizioni, constatata la necessità e l’urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell’articolo 77 della Costituzione. In caso di mancato accoglimento della richiesta regionale la giunta regionale può proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.
Art. 26.
(Scioglimento del consiglio regionale).
1. Il consiglio regionale può essere sciolto, oltre che negli altri casi indicati dallo Statuto, quando compia atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni di legge. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. La legge statutaria disciplina l’esercizio dei poteri della Regione in caso di scioglimento del consiglio regionale.
3. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l’osservanza delle forme di cui al comma 2 è disposta la rimozione del presidente della regione che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.
4. La legge statutaria di cui all’articolo 15 disciplina gli ulteriori effetti dello scioglimento e della rimozione nonché quelli relativi allo svolgimento delle funzioni presidenziali.
Capo VII
REVISIONE DELLO STATUTO 13
Art. 27.
(Revisione dello Statuto).
1. Per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento previsto per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L’iniziativa di modificazione del presente Statuto è normalmente esercitata dal consiglio regionale o da almeno ventimila elettori della Sardegna secondo quanto previsto dalla legge statutaria di cui all’art.15. Nel caso di progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare, le relative proposte dopo la prima deliberazione delle Camere sono comunicate dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, per il raggiungimento dell’intesa, che è deliberata nelle forme stabilite dalla legge statutaria entro tre mesi.
3. Qualora su un progetto di modifica non sia stata raggiunta l’intesa, ovvero le Camere emendino il testo su cui era stata deliberata l’intesa, la legge è approvata in seconda deliberazione da entrambe le Camere con la maggioranza dei due terzi dei loro componenti.
4. La legge di revisione dello statuto è sottoposta a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della regione o un decimo dei componenti del Consiglio regionale ovvero la maggioranza del Consiglio delle autonomie. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il referendum regionale non è indetto se viene richiesta la consultazione popolare prevista dall’art. 138, secondo comma, della Costituzione.
Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 28.
(Commissioni paritetiche).
1. Sono istituite una o più commissioni paritetiche composte da quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dalla giunta regionale, sentito il consiglio regionale, con il compito di proporre le disposizioni relative al passaggio delle funzioni, degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, alle province ed ai comuni, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sottoposte al parere vincolante del consiglio regionale ed emanate con decreto legislativo.
Art. 29.
(Applicazione transitoria delle leggi dello Stato).
1. Nelle materie attribuite alla competenza della regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
2. Il presente Statuto costituisce adeguamento ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nei casi non previsti dallo Statuto si applicano le disposizioni costituzionali vigenti. 14
Art. 30.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge costituzionale entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione, fino alla sua entrata in vigore e alla approvazione della legge statutaria di cui alla’art.15 si applicano in quanto compatibili le norme dello statuto speciale vigente alla data di approvazione delle presente legge.