D. d. L. COST. d’iniziativa del senatore MASSIDDA,
Legislatura 16º – Disegno di legge N. 1244
Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA N. 1244
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa del senatore MASSIDDA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
IL 27 NOVEMBRE 2008
Statuto speciale della Regione Sardegna
denominato «Carta de logu de Sardigna»
Onorevoli Senatori. – A quasi sessanta anni dall’acquisizione dell’autonomia, non è più rimandabile la necessità di dotare la Sardegna di una Carta statutaria ispirata ai princìpi fondamentali della Costituzione repubblicana, al diritto di autodeterminazione dei popoli come sancito dai patti e dai trattati internazionali sottoscritti anche dallo Stato italiano, ai livelli più alti di autonomia raggiunti dalle Nazioni europee senza Stato.
La Sardegna è portatrice di una particolare forma di identità per la quale sente di dover richiedere, all’interno dell’ordinamento statuale italiano, il riconoscimento di particolari forme di tutela. L’identità dei sardi, unitamente alla eredità culturale maturata attraverso un cammino millenario, sono alla base dell’essere popolo e nazione all’interno dell’unità e indivisibilità della Repubblica nella quale si riconoscono e alla cui nascita e formazione hanno grandemente contribuito nelle diverse epoche storiche e nei passaggi istituzionali fondamentali.
Non è un caso che i sardi abbiano attraversato le diverse epoche storiche portando sempre dentro se stessi la coscienza di essere popolo e nazione. Il comune territorio, le bimillenarie radici cristiane, la storia, la lingua e cultura, le tradizioni, condivise nei secoli dai sardi, hanno fatto sì che le aspirazioni di questo popolo fossero nel tempo distinte da quelle dei popoli della Penisola prima, e dell’Italia in seguito. Questo comune sentire di popolo, all’interno del più vasto popolo italiano, deve trovare ideale compimento nell’acquisizione degli strumenti atti a gestire autonomamente la propria eredità culturale, sociale ed economica per mezzo di un novello patto istituzionale con la Repubblica italiana.
Unitamente alle ragioni sopra esposte non va sottaciuta la condizione geografica di insularità che tanto negativamente incide nelle dinamiche di sviluppo economico dell’isola di Sardegna. In tutti gli ordinamenti statali le regioni insulari che, come la Sardegna, fanno parte integrante del territorio di uno Stato sono tutelate da particolari forme di sostegno alle attività economiche e in termini di infrastrutture e servizi. La nostra è l’isola più periferica del Mediterraneo che ancora non vede opportunamente riconosciute adeguate misure di compensazione di carattere fiscale, energetico, creditizio e assicurativo. Ma soprattutto spetta alla Sardegna una effettiva, illimitata continuità territoriale con il continente italiano ed europeo. Attraverso questo nuovo Statuto di specialità viene riproposta, in chiave moderna e adattata alla mutata realtà socio economica e culturale, l’annosa questione sarda legata alla arretratezza e inadeguatezza delle infrastrutture e dei servizi e al ritardo nello sviluppo, tutti imputabili alla condizione di insularità, prefigurando l’adozione di un ponte costituzionale per restituire alla Sardegna la differenza del gap rispetto alla media nazionale in termini di crescita economica e di abbattimento dei maggiori oneri per i collegamenti.
La Carta senza timidezza o reticenza riafferma le radici cristiane del popolo sardo. Nel testo si è data priorità nel predefinire azioni politiche atte a tutelare e rafforzare la famiglia e le comunità locali, nuclei fondanti della società sarda, con atti che determinino il ruolo e la presenza dei cittadini nelle piccole comunità o nelle zone interne o svantaggiate. I proponenti ritengono che in questo preciso momento storico, che vede il mondo politico italiano impegnato in un serrato confronto sulle riforme costituzionali in senso federale, sia necessario dare voce al popolo sardo affinché, attraverso i suoi rappresentanti, consegni al Parlamento l’espressione più alta della propria volontà di acquisire, nel rispetto dei princìpi costituzionali fondamentali, tutti i poteri e tutte le competenze di cui ha bisogno per trasformare la Sardegna in una terra prospera.
Con questa Carta statutaria la Sardegna si presenta come protagonista nella proposizione di un progetto politico originale ed in linea con la migliore tradizione federalista europea. Il testo si inserisce quindi nella vastissima discussione oggi in atto nella Repubblica, al fine di scongiurare un vuoto politico da parte della Sardegna difficilmente giustificabile e comunque non in sintonia con la propria capacità propositiva su una materia per la quale vanta una notevole produzione e una gloriosa tradizione acquisita grazie all’ingegno e all’impegno dei padri dell’autonomia sarda.
Il presente disegno di legge costituzionale muove dalla convinzione che solo attraverso una nuova Carta costituzionale sarda sia possibile raggiungere lo scopo di:
- affrontare e risolvere i problemi del lavoro, della produzione e del benessere; garantire sicurezza e protezione per i cittadini;
- fondare le politiche del credito sulle necessità dei cittadini sardi;
- rinnovare la scuola e l’università, assicurando un insegnamento di altissimo livello rafforzando l’identità dei sardi;
- garantire una politica della salute e della sanità secondo standard europei;
- fondare un sistema fiscale autonomo capace di destinare risorse allo sviluppo della Sardegna; attuare una zona franca capace di trasformare l’insularità da svantaggio in vantaggio;
- riformare l’amministrazione pubblica per sottrarre potere alle burocrazie e per restituirlo ai cittadini;
- assicurare ai sardi diritti di circolazione di persone e di merci, uguali a quelli degli altri europei; riconoscere i diritti linguistici e culturali della Nazione sarda.
È convinzione dei proponenti che il testo presente possa costituire una ideale piattaforma per elevare a confronto generale, nell’ambito delle future trasformazioni della nostra Repubblica verso un federalismo solidale e compiuto, il livello delle rivendicazioni storiche del popolo sardo per conferire alla Sardegna il ruolo e la dignità che le competono nel panorama vasto italiano ed europeo.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Articolo unico
È approvato lo Statuto speciale della regione Sardegna
allegato al presente disegno di legge costituzionale.
TITOLO I
PREAMBOLO E PRINCIPI FONDAMENTALI
«CARTA DE LOGU DE SARDIGNA»
Il popolo sardo nell’ambito del processo di recupero e sviluppo delle libertà democratiche, ha riconquistato il 26 febbraio del 1948 le sue libere istituzioni di autogoverno.
Il tempo trascorso da quel riconoscimento ha reso ancora più profonde le inadeguatezze dello Statuto di autonomia speciale, già rilevate all’indomani della sua promulgazione.
A sessant’anni dalla sua emanazione la Sardegna ridefinisce il rapporto con il potere centrale dello Stato e di conseguenza con l’Unione europea.
Esprime la propria identità collettiva.
Stabilisce le sue istituzioni e regola le proprie relazioni nel segno di una libera e volontaria solidarietà con le altre nazionalità e Regioni della Repubblica, riformulando la propria Costituzione, ispirata al sentimento di autodeterminazione dei sardi di ieri e di oggi.
Il nuovo Statuto speciale si basa su tre elementi fondamentali:
La Sardegna è l’isola più periferica nel Mediterraneo facente parte integrante della Repubblica italiana e per questo rivendica una effettiva, illimitata continuità territoriale con la parte continentale della Repubblica e con il resto dell’Unione europea;
la Sardegna è una Nazione con proprio territorio, propria storia, propria lingua, proprie tradizioni, propria cultura, propria identità ed aspirazioni distinte da quelle della Nazione italiana e assomma in sé tutte le culture e le civiltà che si sono succedute nell’isola dal prenuragico ad oggi. Nel rispetto delle libertà religiose e di pensiero dei suoi cittadini, riconosce le bimillenarie radici cristiane della società sarda, punto di arrivo del lungo cammino del popolo della Sardegna. Per questo gestisce e coltiva in sovranità la propria eredità culturale, materiale e immateriale, in un ordinamento istituzionale nel quale la Regione autonoma della Sardegna è dotata di sovranità a titolo uguale a quella dello Stato centrale, ripartita consensualmente secondo la presente Costituzione sarda;
- la Sardegna è la base istituzionale dell’attuale Stato italiano, il quale secondo la Dottrina: « … non è altro che l’antico Regno di Sardegna ampliato nei suoi confini … » nato il 19 giungo del 1324 e per secoli pregnato dal sangue e dal sudore e dalla fatica dei sardi.
La Sardegna in considerazione delle propria identità ed individualità e delle proprie aspirazioni storiche, politiche e culturali nell’ambito della Repubblica italiana si dota di una Carta fondamentale o Carta De Logu tesa a:
- riconoscere il diritto al suo pieno autogoverno;
- realizzare il federalismo interno secondo il principio di sussidiarietà, coesione sociale e tutela delle piccole comunità e delle sue minoranze linguistiche;
- difendere e sviluppare l’ecosistema sardo;
- difendere la libertà d’impresa e il diritto al lavoro;
- accrescere il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini sardi;
- rendere migliore la coabitazione del popolo sardo e degli altri popoli della Repubblica e dell’Unione europea;
- assicurare un ruolo autonomo della Sardegna nei processi di formazione delle decisioni in seno alla Repubblica e all’Unione europea;
- incentivare il proprio ruolo e la propria vocazione euro mediterranea.
Alla base della Carta fondamentale o Carta de Logu vi è l’affermazione che il Popolo sardo è un popolo d’Europa con identità peculiare, avente una propria storia, una propria lingua, una propria cultura, proprie tradizioni, un proprio territorio.
Il Popolo sardo afferma il diritto di decidere del proprio avvenire, secondo quanto sanciscono la Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Patto internazionale dei diritti civili e politici, il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, l’atto di Helsinki, la Carta di Parigi e conformemente a quanto stabilisce la Dichiarazione solenne di sovranità adottata dal Consiglio Regionale della Sardegna il 22 febbraio 1999.
Nella prospettiva di un ordinamento federale asimmetrico della Repubblica italiana rafforza, garantisce ed intensifica l’esercizio ed il raggiungimento delle libertà e di un’effettiva giustizia sociale; dello sviluppo economico, della diffusione della cultura, della coesione sociale; si ispira ai princìpi della sussidiarietà, della sicurezza e della pace.
I diritti storici sono imprescrittibili spettando ai Sardi – e soltanto ad essi – la loro gestione.
Art. 1.
(Costituzione della Sardegna in Regione autonoma speciale)
1. La Sardegna si costituisce in Regione autonoma speciale.
Art. 2.
(La Nazione sarda)
1. Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare e il cielo territoriale, l’ambiente, la lingua, la cultura e l’eredità culturale, materiale ed immateriale, della Sardegna costituiscono la Nazione sarda.
2. In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi con la presente Carta fondamentale in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana e nel rispetto dei princìpi che si ispirano alla convivenza fra i popoli dell’Unione europea.
3. I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo e sono esercitati nel rispetto del presente Statuto e dei princìpi fondamentali della Costituzione repubblicana, in armonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
4. Il nucleo primo dell’autogoverno del suo popolo risiede nelle comunità insediatesi nel proprio territorio nel corso dei secoli.
Art. 3.
(Il popolo sardo)
1. Il popolo sardo è l’insieme dei sardi residenti dentro e fuori dell’isola e di quanti si dichiarino appartenenti ad esso.
2. La Regione sarda sostiene e cura la divulgazione, tramite i mezzi di comunicazione, dei valori culturali, storici, e delle tradizioni che sono alla base della peculiare identità del popolo sardo, rafforza i vincoli culturali, sociali ed economici con le comunità sarde fuori dell’isola e presta loro la necessaria assistenza.
3. La Regione disciplina con propria legge la partecipazione degli emigrati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento sardo.
Art. 4.
(La lingua)
1. Il sardo, al pari dell’italiano, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. Gli abitanti della Sardegna hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.
2. Nel territorio di Alghero, il catalano gode analogo riconoscimento.
3. Stessa tutela è riconosciuta al gallurese, al sassarese e al tabarchino nei rispettivi territori di competenza e ambiti di diffusione.
4. Sulla base di apposite leggi la Regione e le istituzioni sarde garantiscono l’uso della lingua sarda e delle diverse lingue parlate nel suo territorio e adottano misure e strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.
Art. 5.
(Insegnamento della storia e della lingua sarda)
1. La storia, la cultura e la lingua sarda sono materie obbligatorie di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado dell’isola.
Art. 6.
(Simboli della Sardegna)
1. La Sardegna è dotata di propri simboli che ne incarnano l’identità, il relativo uso è regolamentato con legge del proprio Parlamento.
2. La bandiera della Sardegna è quella dei quattro mori: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all’inferitura.
3. Il giorno dell’approvazione della presente Carta è festa della Nazione sarda.
4. L’inno sardo è «Su patriotu sardu a sos feudatàrios».
5. Il motto della Regione autonoma è «Fortza paris!».
Art. 7.
(Capitale)
1. La capitale della Sardegna è Cagliari che è anche sede permanente del Parlamento sardo, del Governo, della Consulta delle autonomie.
Art. 8.
(Quadro istituzionale)
1. La Regione autonoma è parte della Repubblica Italiana e dell’Unione europea.
2. I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.
3. La Regione autonoma è garante in Sardegna dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dalla Costituzione italiana e universalmente riconosciuti. È vietata qualsiasi forma di discriminazione per nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizione sociale o personale.
4. La nazionalità sarda è riconosciuta, al pari della nazionalità italiana, per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza.
5. L’acquisizione, conservazione e perdita della nazionalità sarda, al pari della sua tutela, è regolata con legge del Parlamento sardo che si conforma ai requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nazionalità italiana.
Art. 9.
(Azioni positive)
1. La Repubblica riconosce le cause storiche, economiche e politiche della disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni continentali e garantisce alla Regione autonoma, perché le amministri, le risorse necessarie al suo benessere economico, sociale e culturale
TITOLO II
LA REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
Capo I
I POTERI AUTONOMISTI
Art. 10.
(Competenze)
1. La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa nelle materie di proprio interesse, nel rispetto dei princìpi della sussidiarietà, della solidarietà fra i popoli europei e della leale collaborazione tra le nazionalità e le regioni che convivono nella Repubblica italiana, in armonia con la Costituzione repubblicana, le norme dell’Unione europea, l’ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali.
2. La Regione non ha competenza in materia di:
a) difesa militare del territorio dello Stato;
b) moneta;
c) amministrazione della giustizia;
d) rapporti diplomatici con stati terzi.
3. La Sardegna ha soggettività nei rapporti con l’Unione europea secondo quanto stabilisce il presente Statuto.
4. La Regione istituisce propri uffici nei Paesi comunitari ed extracomunitari con i quali abbia interesse ad instaurare, anche con i loro enti territoriali, rapporti commerciali e culturali.
Art. 11.
(La Regione autonoma della Sardegna)
1. La Regione autonoma della Sardegna è l’organismo politico di autogoverno della Nazione sarda, attraverso il quale essa esprime istituzionalmente la propria identità ed esercita i propri poteri d’autonomia speciale.
2. Spetta alla Regione l’esecuzione delle leggi dello Stato.
Art. 12.
(Organi della Regione)
1. Sono organi della Regione autonoma della Sardegna:
a) il Parlamento sardo;
b) il Governo della Sardegna ed il Governatore;
c) il Maiore di Sardegna.
Art. 13.
(II Parlamento sardo)
1. Il Parlamento sardo rappresenta il popolo sardo.
2. È composto da sessanta deputati. Comprende il Governatore e il Vicegovernatore, che vengono eletti nella circoscrizione elettorale regionale, e cinquantotto deputati eletti nelle circoscrizioni elettorali provinciali.
3. Sono eletti Governatore e Vicegovernatore della Regione i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi sommando i voti direttamente ottenuti nella circoscrizione elettorale regionale a quelli complessivamente acquisiti, nelle circoscrizioni elettorali provinciali, dalla lista o raggruppamento di liste che li hanno espressi.
4. Le votazioni per l’elezione del Governatore e del Vicegovernatore della Regione, che si presentano abbinati alle elezioni, e quelle per i cinquantotto deputati sono effettuate con una unica scheda nella quale non è consentito esprimere, pena la nullità, voti disgiunti.
5. I seggi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sono assegnati in modo da garantire alla lista o alle coalizioni di liste che hanno conseguito il maggior numero di consensi una rappresentanza nel Parlamento, compresi il Governatore e il Vicegovernatore, di almeno trentacinque deputati.
6. All’atto della presentazione delle liste dei candidati nelle circoscrizioni regionali e provinciali i rappresentanti delle liste e delle coalizioni di liste consegnano ai competenti uffici elettorali e del Parlamento sardo un documento, debitamente certificato, contenente dettagliatamente il programma di Governo che, in caso di successo elettorale, le stesse si impegnano a realizzare.
7. Il Parlamento sardo gode di autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa.
Art. 14.
(Elettorato attivo e passivo)
1. È elettore chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione. Sono eleggibili i nati in Sardegna e chi è in possesso della residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni.
Art. 15.
(Incompatibilità e decadenza)
1. L’ufficio di deputato del Parlamento sardo con la sola eccezione dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, elettiva e di governo.
2. I deputati del Parlamento sardo eletti o nominati ad altra carica pubblica decadono automaticamente dalla loro funzione nel decimo giorno successivo alla proclamazione ufficiale della loro elezione o nomina. Da tale termine il Parlamento provvede, nella prima riunione utile, alla loro sostituzione.
Art. 16.
(Durata in carica del Parlamento sardo)
1. Il Parlamento sardo è eletto per cinque anni.
2. Le elezioni del nuovo Parlamento sono indette dal Governatore della Regione e devono aver luogo in un periodo compreso tra il l0 aprile e il 30 maggio dell’anno di scadenza della Legislatura. Il decreto di indizioni delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni.
3. Il nuovo Parlamento si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Governatore della Regione in carica.
Art. 17.
(Regolamento del Parlamento sardo)
1. Il regolamento interno del Parlamento sardo è approvato e modificato con la maggioranza dei due terzi dei deputati.
Art. 18.
(Competenze del Parlamento sardo)
1. Il Parlamento sardo è l’organo legislativo della Regione, rappresenta l’unità della Nazione sarda e del suo popolo e ne esprime la volontà. Promuove l’azione politica della Regione ed è garante della realizzazione del programma del Governo regionale del quale annualmente e formalmente, in occasione della seduta obbligatoria di giugno, ne verifica l’attuazione.
2. Il Parlamento sardo, entro due mesi dalla seduta di insediamento della legislatura, elegge il difensore civico della Sardegna con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni o con il ballottaggio, nella terza votazione, tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero dei voti.
Art. 19.
(Organi del Parlamento sardo)
1. Sono organi del Parlamento sardo:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Presidenza;
c) le Commissioni permanenti;
d) la Conferenza dei Presidenti di gruppo e i Gruppi consiliari.
2. Il Presidente, il Consiglio di presidenza, le Commissioni permanenti e i Presidenti di Gruppo sono eletti con le modalità previste dal Regolamento interno del Parlamento sardo.
Art. 20.
(Compiti del Presidente del Parlamento sardo)
1. Il Presidente è l’oratore ufficiale del Parlamento sardo, ne dirige i lavori, è il garante dell’applicazione e del rispetto del Regolamento, si pronuncia sulla ricevibilità dei progetti di legge verificando che gli stessi, anche nelle fasi di discussione e approvazione, non contengano aspetti in contrasto con la Costituzione repubblicana, con lo Statuto, con la normativa comunitaria, e siano, altresì, dotati di adeguata, certa e documentata copertura finanziaria e amministrativa e di esplicito e formale coordinamento con la legislazione regionale vigente.
2. Il Presidente trasmette i progetti di legge, entro sette giorni dalla data della loro approvazione da parte del Parlamento sardo, al Maiore per la promulgazione.
3. Il Presidente si astiene nelle votazioni.
Art. 21.
(Scioglimento del Parlamento sardo)
1. Il Parlamento è sciolto:
a) quando si dimette la maggioranza dei suoi componenti;
b) quando viene meno la maggioranza a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia;
c) nel caso di violazioni della Costituzione repubblicana, del presente Statuto e della legislazione vigente;
d) nel caso in cui non abbia rispettato le scadenze di pronunciamento obbligatorio previste da leggi nazionali o regionali o quando non provveda, entro quaranta giorni, all’adeguamento di norme di leggi regionali, dichiarate incostituzionali da sentenze emesse dalla Corte Costituzionale;
e) per dimissioni del Vicegovernatore subentrato al Governatore;
f) per impedimento permanente del Vicegovernatore subentrato, accertato dal Tribunale di Cassazione su richiesta del Parlamento sardo, che lo renda inabile all’esercizio della carica.
2. Lo scioglimento del Parlamento può essere proposto dal suo Presidente o da due terzi dei deputati.
3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
4. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Parlamento regionale, che provvede all’ordinaria amministrazione di competenza del Governo della Regione ed agli atti urgenti e improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Parlamento. Essa indice le elezioni che devono aver luogo entro tre mesi dalla data del decreto di scioglimento e convoca la prima riunione del Parlamento sardo eletto.
5. Nel caso di non avvenuta approvazione, all’atto dello scioglimento del Parlamento sardo, del bilancio di previsione, le spese, possono essere autorizzate in dodicesimi nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio dell’anno precedente.
Capo II
FUNZIONI DEL PARLAMENTO SARDO
Art. 22.
(Prerogative dei deputati)
1. Il Parlamento sardo è inviolabile, i suoi deputati hanno le stesse prerogative dei Parlamentari della Repubblica.
2. Ogni componente del Parlamento sardo rappresenta il popolo sardo ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 23.
(Iniziativa legislativa)
1. L’iniziativa legislativa spetta ai deputati del Parlamento sardo, al Governo della Sardegna, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali, che singolarmente o complessivamente rappresentino una popolazione di almeno 10.000 abitanti, e al popolo sardo con proposte firmate da almeno 10.000 elettori.
2. I progetti di legge dichiarati formalmente ricevibili sono trasmessi dal Presidente del Parlamento, per l’istruttoria preliminare, alle Commissioni permanenti, al termine della quale sono inviati al Parlamento sardo che li esamina e li approva articolo per articolo e, complessivamente, con votazione finale.
Art. 24.
(Procedure legislative speciali)
1. I progetti di legge relativi alla legge statutaria e a provvedimenti riguardanti l’organizzazione politica, amministrativa e contabile della Regione sono approvati dal Parlamento con due successive votazioni ad intervallo non minore di tre mesi e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seconda votazione.
Art. 25.
(Giuramento dei deputati)
1. I deputati eletti, il Governatore e il Vicegovernatore della Regione e i Ministri, nelle prima seduta della legislatura, prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione Repubblica e allo Statuto della Regione autonoma della Sardegna e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene del popolo sardo.
Art. 26.
(Riunioni obbligatorie e straordinarie del Parlamento sardo)
1. Il Parlamento sardo si riunisce di diritto nei primi giorni non festivi dei mesi di febbraio, giugno e ottobre.
2. Si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Governatore della Regione o di un quarto dei suoi componenti.
3. Il Parlamento sardo è convocato con le modalità previste nel regolamento interno.
Art. 27.
(Validità delle deliberazioni del Parlamento sardo)
1. Le deliberazioni del Parlamento sardo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Art. 28.
(Pubblicità delle sedute)
1. Le sedute del Parlamento sardo sono pubbliche. Il Parlamento, tuttavia, per la trattazione di particolari problemi può deliberare, con voto unanime dei suoi componenti, di riunirsi in seduta segreta.
Art. 29.
(Legge statutaria)
1. Entro sei mesi dalla promulgazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Parlamento sardo approva, con le modalità previste per le procedure legislative speciali di cui all’articolo 24, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge statutaria.
2. La legge contiene disposizioni in materia di:
a) numero ed attribuzioni dei Ministeri del Governo;
b) disciplina organica dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati e dei Ministri del Governo;
c) disciplina organica dei referendum consultivo, abrogativo e propositivo; procedimenti speciali di approvazione delle direttive comunitarie;
d) disciplina organica degli accordi con le altre regioni italiane ed
e) disciplina organica della sostituzione del Governatore con il Vicegovernatore nei casi stabiliti dal presente Statuto;
f) organizzazione e disciplina delle autonomie locali.
Art. 30.
(Approvazione dei documenti contabili annuali e pluriennali)
1. Il Parlamento sardo approva ogni anno, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione annuale e pluriennale presentati dal Governo della Sardegna.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine previsto nel comma 1 l’esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, con legge, per un periodo non superiore a due mesi e comunque entro e non oltre il 1º marzo dell’anno di riferimento.
3. Il Governo della Sardegna entro il mese di marzo dell’anno successivo presenta alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
4. La Corte dei conti si pronuncia sul bilancio consuntivo entro quarantacinque giorni e il Parlamento sardo lo approva entro i successivi sessanta giorni.
5. La mancata approvazione dei documenti contabili nei termini previsti dai precedenti commi comporta l’automatica decadenza del Parlamento.
Art. 31.
(Legge obiettivo)
1. Al fine di valutare lo stato dello sviluppo socio economico e ambientale della Sardegna, entro novanta giorni dal suo insediamento, il Parlamento sardo, su proposta del Governo della Sardegna, approva la legge obiettivo.
2. La Legge Obiettivo contiene i seguenti elementi aggiornati, rapportati alla qualità media degli standars europei, e indirizzi:
a) analisi dello stato della situazione socio-economica della Regione;
b) stato della spesa della Regione;
c) mezzi economici ed organizzativi disponibili;
d) stato dei servizi e delle infrastrutture;
e) enucleazione degli obiettivi in tutti i settori di competenza che vincolino l’azione di governo;
f) tempi di verifica dell’efficacia e del perseguimento degli obiettivi che non eccedano il biennio.
Art. 32.
(Bilancio sociale)
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Parlamento sardo approva su proposta del Governo della Sardegna il bilancio sociale.
2. Il bilancio sociale:
a) contiene l’insieme di dati e analisi rappresentanti la sintesi, anche in termini di risorse e mezzi impiegati, dell’attività dei diversi settori dell’amministrazione regionale;
b) evidenzia il livello di efficacia sociale raggiunto dalla amministrazione regionale nel perseguimento, a favore delle varie componenti della società sarda, dei fini sociali ed economici previsti;
c) presenta i risultati ottenuti sulla trasparenza delle procedure degli atti amministrativi.
Art. 33.
(Testi unici)
1. Il Governo della Sardegna, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sottopone all’approvazione del Parlamento la raccolta coordinata e suddivisa per materia e settore della vigente normativa regionale.
2. La raccolta e il coordinamento dei testi delle leggi regionali vigenti, dopo l’approvazione del Parlamento sardo, costituiscono i testi unici delle leggi e delle norme della Regione autonoma della Sardegna.
3. L’attività di iniziativa legislativa del Parlamento sardo si esplica attraverso la modifica, l’integrazione, il coordinamento e l’abrogazione delle norme contenute nei testi unici.
Capo III
FUNZIONI DEL GOVERNO DELLA SARDEGNA
Art. 34.
(Il Governo della Sardegna)
1. Il Governatore e il Governo sono organi esecutivi della Regione.
2. Al Governo spettano le funzioni esecutive e regolamentari.
3. Il Governatore presiede, dirige e coordina l’attività del Governo.
4. Il numero e le competenze dei singoli Ministri e Ministeri vengono stabiliti dalla legge statutaria di cui all’articolo 29.
Art. 35.
(Il Governatore)
1. Il Governatore è eletto a suffragio diretto, universale e segreto. La sua elezione è disciplinata con legge regionale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 del presente Statuto e dei seguenti princìpi:
a) il Governatore è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna;
b) il Governatore nomina e revoca i Ministri regionali;
c) il Governatore comunica al Parlamento, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, l’elenco, con le relative competenze, dei Ministri del Governo regionale;
d) il Governatore è il capo del Governo della Sardegna che convoca e presiede e ne dirige e coordina l’attività; è il responsabile dell’attuazione del programma di legislatura;
e) il Governatore è il capo dell’amministrazione regionale;
f) il Governatore promulga i regolamenti regionali e indice i referendum;
g) il Governatore provvede al mantenimento dell’ordine pubblico a mezzo della Polizia di Stato, che nella Regione dipende per l’impiego e l’utilizzazione dal Governo regionale.
Art. 36.
(Decadenza dalla carica di Governatore)
1. Il Governatore decade dalla carica:
a) per violazioni della Costituzione repubblicana, del presente Statuto e della legislazione vigente con la procedura prevista dal comma 30 del successivo articolo 35;
b) per dimissioni;
c) a seguito dell’approvazione, con voto dei due terzi del Parlamento sardo, di una mozione di sfiducia, in base al procedimento definito con Regolamento interno;
d) per impedimento permanente, accertato dal Tribunale di Cassazione su richiesta del Parlamento sardo, che lo renda inabile all’esercizio della carica.
Art. 37.
(Il Vicegovernatore)
1. Il Vicegovernatore è eletto contestualmente al Governatore della Regione autonoma della Sardegna.
2. Il Vicegovernatore fa parte del Governo regionale e svolge la funzione di Ministro per l’attuazione del programma di Governo.
3. Il Vicegovernatore subentra al Governatore in caso di sua decadenza.
Art. 38.
(I Ministri)
1. Ogni Ministro è responsabile individualmente degli atti compiuti nelle materie di sua competenza e collegialmente per gli atti compiuti dal Governo.
2. Ogni Ministro può essere individualmente sfiduciato e dichiarato decaduto con voto motivato e a maggioranza assoluta da parte del Parlamento.
3. Il Governatore a seguito di dimissioni, di revoca dell’incarico da parte dello stesso Governatore, di sfiducia da parte del Parlamento di un Ministro, provvede entro quindici giorni alla sua sostituzione, dandone formale comunicazione al Parlamento che, nella prima seduta prevista, attiva le procedure per il giuramento del nuovo Ministro.
Art. 39.
(Partecipazione del Governo della Sardegna alle sedute parlamentari)
1. I componenti del Governo della Sardegna hanno diritto a partecipare alle sedute del Parlamento sardo e delle Commissioni permanenti.
Art. 40.
(Decreti-legge)
1. Il Governo della Sardegna può, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, emanare decreti con valore di legge.
2. Quando, il Governo della Sardegna adotta un decreto-legge, deve il giorno stesso dell’emanazione presentarlo, per la conversione, al Parlamento che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.
3. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento sardo può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
4. I decreti-legge non approvati dal Parlamento sardo non possono essere reiterati.
Capo IV
IL MAIORE DI SARDEGNA
Art. 41.
(Funzioni del Maiore di Sardegna)
1. Il Maiore di Sardegna svolge funzioni di garanzia per il rispetto, da parte degli organi istituzionali della Regione, della Costituzione, della presente carta statutaria e della legislazione vigente, secondo il principio dell’equiordinazione e della sussidiarietà degli organismi di rappresentanza democratica del territorio della Sardegna.
2. Il Maiore della Sardegna promulga le leggi regionali. Qualora ravvisi la non regolarità delle procedure di approvazione, l’esistenza di norme che siano in contrasto con la Costituzione e con la presente carta statutaria, o non siano coordinate con la legislazione vigente o siano prive di adeguata copertura finanziaria, rinvia con formale motivazione, quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione, le leggi al Parlamento sardo per il loro riesame. Le leggi sono comunque promulgate se riapprovate integralmente dal Parlamento sardo.
Art. 42.
(Elezione del Maiore di Sardegna)
1. Il Maiore di Sardegna è eletto all’inizio della legislatura del Parlamento sardo, nella seduta successiva a quella dell’elezione del Presidente e dell’Ufficio di presidenza del Parlamento stesso, da un’Assemblea composta dai deputati del Parlamento sardo, dai Parlamentari nazionali ed europei eletti nel territorio regionale e dai sindaci eletti nei comuni della Regione.
2. Il Presidente del Parlamento sardo, entro quindici giorni dal suo insediamento, convoca l’Assemblea elettiva e la presiede.
3. L’elezione del Maiore avviene a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Qualora non si raggiunga il quorumrichiesto, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio fra i primi due votati nella terza votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
4. Il Presidente del Parlamento sardo entro quindici giorni dalle dimissioni o decadenza del Maiore convoca l’Assemblea, di cui al comma 1, per l’elezione del suo successore.
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE, FINANZE,
DEMANIO, PATRIMONIO E SICUREZZA
Art. 43.
(Funzioni amministrative)
1. L’attività della Regione è svolta nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa.
2. Spetta alla funzione di indirizzo politico la nomina e la revoca delle figure responsabili delle funzioni amministrative.
3. Il difensore civico della Regione, su richiesta dei cittadini interessati, verifica la conformità dell’azione amministrativa ai princìpi della sussidiarietà, della trasparenza e dell’imparzialità.
Art. 44.
(Finanze)
1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quelle dello Stato e dell’Unione europea, in armonia con i princìpi della solidarietà e della sussidiarietà, nei modi stabiliti del presente titolo.
Art. 45.
(Federalismo fiscale)
1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e in attuazione dell’autonomia finanziaria, in armonia con l’articolo 119 della Costituzione repubblicana, con apposita legge approvata dal Parlamento sardo con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, definisce il regime delle sue entrate fiscali, istituendo tributi propri e adottando quelli statali vigenti, esigibili nel territorio regionale.
2. Per ciascun tributo sono definite caratteristiche generali, modalità di riscossione, soggetti obbligati ed esentati e relative misure. In attesa della legge regionale di cui al comma 1, la potestà sull’accertamento e riscossione di tutte le imposte vigenti istituite con legge dello Stato è attribuita competenza della Regione Sardegna.
3. Alla Regione spettano, per la parte di competenza territoriale, le entrate fiscali derivanti da attività svolte in Sardegna, soggette ad imposta, da imprese non aventi sede legale e fiscale nell’isola. Alla Regione sono, inoltre, attribuite le imposte relative alla fruizione di beni dislocati nel territorio e quelle sulle produzioni locali.
4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, d’intesa fra Regione e Stato, è definita la quota degli introiti fiscali percepiti nel territorio regionale da trasferire allo Stato a titolo di partecipazione alle spese di competenza dello Stato.
Art. 46.
(Interventi per lo sviluppo economico)
1. La Regione al fine di favorire lo sviluppo economico dell’isola con il concorso dell’Unione europea e dello Stato:
a) approva il Piano generale delle infrastrutture; istituisce la zona franca coincidente col suo territorio;
b) disciplina un sistema di effettiva ed illimitata continuità territoriale per i trasporti delle persone e delle merci da e per la Sardegna con la Penisola italiana e i Paesi dell’Unione europea;
c) d’intesa con l’Unione europea dispone aiuti economici alle imprese operanti nel territorio regionale per agevolare la ricerca tecnologica, gli insediamenti produttivi, la creazione e la commercializzazione dei prodotti isolani nei mercati italiani ed internazionali.
d) approva un piano permanente, sostenuto da risorse finanziarie statali, da aggiornare ogni cinque anni, per favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economica dell’isola. Tale piano, gestito dalla Regione, deve essere finalizzato alla progressiva eliminazione delle diseconomie conseguenti alla condizione di insularità, del ritardo socio-economico e infrastrutturale rispetto alla media dello Stato e come sostegno alla tutela e valorizzazione dell’identità nazionale della Sardegna.
Art. 47.
(Partecipazione alla difesa della Repubblica)
1. La Regione con le risorse assegnate dallo Stato per l’uso da parte dell’Amministrazione militare di parti del territorio dell’isola per la difesa e la sicurezza nazionale, predispone ed attua uno specifico piano quinquennale di investimenti produttivi coordinato con il piano di cui all’articolo 46.
Art. 48.
(Polizia)
1. Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Governatore a mezzo della polizia di Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo della Sardegna. Il Governatore può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato.
2. Tuttavia, il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo della Sardegna congiuntamente al Parlamento sardo, e in casi eccezionali di propria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
3. Il Governatore ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo della Repubblica, la rimozione o il trasferimento fuori dell’isola dei funzionari di polizia.
4. Il Governo della Sardegna può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi.
TITOLO IV
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 49.
(Federalismo interno)
1. La Regione autonoma della Sardegna è costituita dai comuni e dalle province quali forme di aggregazione e di associazione dei singoli comuni.
2. La Regione autonoma promuove la valorizzazione dei comuni montani.
Art. 50.
(Funzioni amministrative)
1. Le funzioni amministrative spettano ai comuni, salvo che per ragioni di esercizio unitario, siano assolte dalle province o dalla Regione, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità.
Art. 51.
(Autonomia finanziaria)
1. Gli enti locali godono di autonomia finanziaria e di spesa.
2. Hanno autonomia fiscale, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione.
3. Godono di contributi assegnati dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea.
4. Compartecipano al gettito delle imposte riscosse nel proprio territorio.
Art. 52.
(I comuni)
1. I comuni sono il nucleo dell’autogovemo del popolo sardo e amministrano nel nome e per conto della loro comunità.
2. La Regione autonoma garantisce l’autonomia dei comuni che la esercitano nel rispetto della presente Costituzione sarda e degli indirizzi della Regione. Il Parlamento sardo disciplina con legge la ripartizione delle risorse, rispettando come valore di riferimento i piccoli comuni.
3.La Regione incentiva l’associazione fra i comuni.
4. I comuni, autonomamente, possono fondersi, o formare associazioni o unioni dei comuni per l’esercizio delle proprie funzioni nelle forme stabilite dalla legge regionale.
5. Il Parlamento sardo disciplina con legge propria l’elezione delle amministrazioni comunali.
Art. 53.
(Associazione dei comuni)
1. La Regione al fine di garantire la migliore qualità dei servizi e la massima economicità delle gestioni, con specifiche leggi regionali, incentiva l’associazione dei comuni e istituisce la Città metropolitana di Cagliari, i relativi organi di gestione sono composti dai sindaci dei comuni interessati o da loro rappresentanti.
Art. 54.
(Le province)
1. Le province sono enti intermedi eletti in secondo grado, espressione dei sindaci della zona. 2. La legge statutaria ne determina organi, funzioni, operatività e modalità di elezione.
TITOLO V
RAPPORTI DELLA REGIONE AUTONOMA
CON LO STATO CENTRALE E CON L’UNIONE EUROPEA
Art. 55.
(Partecipazione al Consiglio dei ministri della Repubblica)
1. Il Governatore della Regione autonoma partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e dei Comitati interministeriali, con rango di ministro e con voto deliberativo, qualora siano in discussione norme legislative o provvedimenti, di competenza dello Stato, applicabili al territorio della Sardegna.
Art. 56.
(Iniziativa legislativa della Regione autonoma)
1. Il Parlamento sardo può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione autonoma.
2. Il Governo sardo, quando constati che l’applicazione di un provvedimento dello Stato risulti dannoso all’isola, può richiederne la sospensione per la Sardegna.
3. Tale richiesta obbliga il Governo centrale al riesame dell’atto sospeso o alla decretazione di inapplicabilità nel territorio della Sardegna.
Art. 57.
(Soggettività nell’Unione europea)
1. La Regione autonoma, tramite il Governatore della Regione autonoma, o un Ministro del Governo della Sardegna da lui delegato, partecipa alla formazione di norme e provvedimenti dell’Unione europea che riguardano direttamente la Sardegna.
2. Il Governatore della Regione autonoma prende parte con voto deliberante al Consiglio dei ministri europei quando siano in discussione provvedimenti e norme che riguardano direttamente la Sardegna.
3. La Regione autonoma della Sardegna, in ragione delle sue peculiarità storiche, geografiche e politiche così come riconosciute dallo Statuto di autonomia speciale adottato nel 1948 e in armonia con il Preambolo e la presente Carta statutaria, richiede il riconoscimento del diritto di tribuna nelle sedute del Parlamento europeo.
Art. 58.
(Esecuzione dei trattati)
1. È attribuita alla Regione autonoma, nei limiti delle competenze previste dal presente Statuto, l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali per la parte relativa al territorio regionale.
Art. 59.
(Ricorsi alla Corte costituzionale)
1. Con deliberazione assunta a maggioranza dei deputati assegnati, il Parlamento sardo:
a) propone ricorso di incostituzionalità e si costituisce innanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione previsti dalla Costituzione della Repubblica;
b) autorizza il Governo della Sardegna a presentare richiesta per conflitto di attribuzione ed a costituirsi innanzi alla Corte costituzionale.
Art. 60.
1. È istituita con legge del Parlamento sardo, che la disciplina, la Consulta statutaria con il compito di decidere sulla compatibilità delle leggi del Parlamento sardo con il presente Statuto e di dirimere i contrasti eventualmente sopravvenuti fra organi della Regione tra la Regione autonoma, i comuni, le province e fra gli enti del sistema autonomista.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 61.
(Iniziativa di revisione)
1. L’iniziativa della revisione del presente Statuto può essere esercitata dal Parlamento sardo, dal Governo della Sardegna e da ventimila elettori.
Art. 62.
(Modifiche dell’organizzazione dei poteri)
1. Qualora abbia per oggetto modifiche all’organizzazione dei poteri della Regione autonoma, la proposta di revisione deve essere approvata dall’Assemblea costituente del popolo sardo nel caso di devoluzione di competenze allo Stato e inviata, se il caso dopo referendum confermativo, al Parlamento della Repubblica che entro trenta giorni dalla trasmissione può esaminarla.
2. La costituzione della Nazione sarda in Regione autonoma della Sardegna nell’ambito della Repubblica italiana non cancella i suoi diritti storici.