PARTITO SARDO D’AZIONE, 1988 – PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE PER LA RIFORMA DELLO STATUTO SARDO

PARTITO SARDO D’AZIONE, 1988

PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE
PER LA RIFORMA DELLO STATUTO SARDO

ARTICOLO UNICO
La legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 viene così modificata:

TITOLO I
Riconoscimento della nazionalità sarda in Regione autonoma
Art. 1 – Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare territoriale, la lingua e la cultura dei sardi costituiscono la nazione sarda.
Essa é riconosciuta Regione autonoma, sulla base dei principi della Costituzione e del presente Statuto speciale.
La Regione autonoma garantisce in Sardegna il libero ed effettivo esercizio dei diritti nazionali, collettivi e individuali universalmente riconosciuti.
Assicura la sostanziale eguaglianza fra i sardi nonché fra essi e gli altri cittadini della Repubblica.
Tutelando l’indipendenza, l’ambiente, il lavoro, la cultura della Sardegna predispone per il suo popolo condizioni di vita libera e felice e ne custodisce i diritti nazionali e sociali contro ogni discriminazione.

Art. 2 – La lingua sarda così come è comunemente usata nel territorio dell’Isola è la lingua della nazionalità ed è equiparata alla lingua italiana: lo Stato e la Regione ne garantiscono l’uso normale e ufficiale al pari dell’italiana, ne assicurano i mezzi necessari alla conoscenza e all’uso e favoriscono la piena eguaglianza delle due lingue. Saranno in ogni caso garantiti alla lingua sarda l’insegnamento, la radiotelediffusione e forme di speciale protezione e promozione.
Particolare tutela compete nei comuni di Alghero al catalano e di Carloforte e Calasetta al tabarchino.
La nazionalità sarda costituisce nella Repubblica italiana minoranza linguistica ai sensi dell’art. 6 della Costituzione.

Art. 3 – La Repubblica riconosce le cause storiche e politiche dell’attuale disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni italiane e si obbliga a restituire e a fornire alla nazionalità, perché le amministri, le risorse necessarie al suo sviluppo economico e sociale.

Art. 4 – La Regione autonoma concorre alla formazione degli organi centrali dello Stato e all’esercizio delle loro funzioni.
Le leggi elettorali statali non possono prevedere sbarramenti per i partiti organizzati in forma autonoma nel territorio della nazionalità.

Art. 5 – La Regione autonoma è parte insieme allo Stato in tutti i trattati internazionali che riguardano materie di interesse della Sardegna.
La Regione può mantenere propri addetti nelle missioni diplomatiche dello Stato presso la Comunità europea, stati esteri e organizzazioni internazionali.

Art. 6 – La bandiera della nazionalità è quella dei quattro mori bendati in campo bianco rossocrociato. Essa va esposta secondo le stesse norme che regolano l’esposizione del tricolore italiano.

TITOLO II
Competenze e funzioni

Art. 7 – La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa in tutte le materie di proprio interesse.
È in ogni caso riservata alla Regione la competenza sulle seguenti materie:
- Ordinamento interno della Regione e dei suoi enti, stato giuridico ed economico del personale;
- Ordinamento degli Enti Locali e del personale ad essi addetto.
- Affari interni e protezione civile, pubblica sicurezza, polizia urbana e rurale;
- Finanze regionali e degli Enti locali;
- Assicurazioni, credito e risparmio;
- Regime doganale e zona franca;
- Esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione;
- Lavori pubblici ed edilizia economica e popolare;
- Urbanistica ed edilizia;
- Miniere, cave, saline, acque minerali e termali, utilizzo della piattaforma continentale;
- Industria;
- Produzione e distribuzione di energia;
- Agricoltura, pastorizia, foreste, caccia e pesca, bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- Lavoro, assistenza e previdenza sociale;
- Commercio e disciplina annonaria;
- Trasporti terrestri, marittimi e aerei interni ed esterni;
- Poste e telecomunicazioni, servizi radiotelevisivi;
- Sanità e igiene;
- Lingua e cultura della nazionalità;
- Cultura e istruzione di ogni ordine e grado;
- Università e ricerca scientifica;
- Informazione;
- Beni ambientali;
- Patrimonio archeologico, storico e artistico, biblioteche e musei;
- Spettacolo e sport;
Determinazione delle circoscrizioni giudiziarie e nomina dei magistrati onorari;
- Usi civici;
- Artigianato
- Turismo;
- Espropriazioni per pubblica utilità;
Nelle materie di sua esclusiva competenza la Regione può emanare norme in deroga alle leggi dello Stato in materia civile e amministrativa, nonché leggi contenenti sanzioni penali.

Art. 8 – Salva la competenza prevista nell’articolo che  precede, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e attuazione.
Art. 9 – La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma dell’art. 7, ed in materia di commercio con l’estero.
Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato e può disporre con propria legge l’esercizio di funzioni equivalenti ad altre eventualmente delegate dallo Stato ad altre Regioni.

TITOLOIII
Organizzazione della nazionalità

Art. 10 – Sono organi della Regione: il Parlamento sardo, il Governo sardo e il suo Presidente.

Art. 11 – Il Parlamento sardo 6 l’organo legislativo della nazionalità, rappresenta l’unità del popolo sardo e ne esprime la volontà all’interno e nei suoi rapporti con l’esterno.
Legifera nelle materie di competenza della Regione, ne elegge il Presidente, concede e revoca la fiducia al Governo, esercita ogni altra attività riservatagli dalla Costituzione e dallo Statuto.
L’elezione, la composizione e il funzionamento del Parlamento sono regolati da leggi regionali adottate a maggioranza assoluta.
Interviene, con le forme regolate dalla legge, perché sia assicurato ai sardi contro ogni discriminazione il libero esercizio dei propri diritti nazionali ed individuali.
Vigila affinché nel mondo si applichino i principi e le regole della pace e della coesistenza fra i popoli.
Promuove ogni iniziativa volta all’eliminazione di qualunque forma di colonialismo, prevaricazione di una nazione o di un, popolo su altri, di sfruttamento dell’uomo.

Art. 12 – Per l’esercizio del diritto elettorale attivo e passivo del Parlamento sardo è stabilito il requisito della nascita o della residenza nel territorio della nazionalità da almeno quattro anni.
L’ufficio di deputato al Parlamento sardo è incompatibile con quello di membro di uno dei rami del Parlamento italiano o di un Consiglio regionale.
I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge della Regione autonoma.

Art. 13 – Il Parlamento sardo dura in carica cinque anni. Salvo che per effetto dello scioglimento anticipato ai sensi dell’articolo 27 del presente statuto, le elezioni sono indette dal Presidente del governo non meno di sessanta e non più di settantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per la domenica successiva a quella del quinquennio stesso.
Il nuovo Parlamento si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione dei deputati eletti su convocazione del Presidente del Parlamento uscente.
Fino alla riunione del nuovo Parlamento sono prorogati i poteri del precedente.

Art. 14 – Il Parlamento sardo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l’Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 15 – Il Parlamento si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della nazionalità o di un quarto dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Parlamento sardo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Le sedute del Parlamento sono pubbliche.
Il Parlamento tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Il Parlamento sardo può istituire, con i poteri e le limitazioni stabiliti per le Camere, commissioni di inchiesta su materie di interesse generale per la nazionalità.
A tale scopo nomina tra i suoi componenti una commissione formata secondo criteri di proporzionalità trai gruppi.

Art. 16 – I parlamentari sardi prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni giurano di osservare la Costituzione della Repubblica e il presente Statuto.

Art. 17 – I parlamentari rappresentano l’intera nazione sarda e non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati e l’attività politica svolta nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 18 – L’Iniziativa legislativa compete al popolo, ai consigli comunali, ai parlamentari e al governo sardi.

Art. 19 – L’iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge da parte di almeno diecimila elettori o venti consigli comunali della nazionalità.

Art. 20 – Ogni proposta di legge, presentata al parlamento sardo è, secondo le norme del proprio regolamento, esaminato da una apposita commissione e poi dal parlamento stesso, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
La fine della legislatura non determina la decandenza della proposta di legge di iniziativa popolare.
Le leggi di iniziativa popolare hanno precedenza nell’esame da parte del Parlamento sardo.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l’urgenza e i casi di mancata decadenza delle proposte di legge con la fine della legislatura.
Stabilisce in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari nonché le procedure dei lavori in Commissione ed i casi di rimessione al Parlamento del disegno di legge per la sua discussione e votazione.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Parlamento è sempre adottata per i disegni di legge in materia elettorale e di bilancio.

Art. 21 – Il Parlamento approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal governo.
L’esercizio finanziario della Regione autonoma ha la decorrenza dell’anno solare.

Art. 22 – Una legge è sottoposta a referendum popolare per la sua abrogazione quando ne è fatta richiesta da almeno ventimila elettori o cinquanta consigli comunali della nazionalità.
Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio.
Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

Art. 23 – Le leggi sono promulgate dal Presidente del governo sardo ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Giornale ufficiale della Regione autonoma, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Art. 24 – Il Presidente del governo ed il governo sono organi esecutivi della nazionalità.
La legge regionale determina la struttura del governo, l’organizzazione dell’amministrazione, il decentramento degli organi di governo e norme per i procedimenti amministrativi regionali.

Art. 25 – Subito dopo la nomina del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, il Parlamento elegge al suo interno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il Presidente del governo.
Questi, entro venti giorni, comunica al Parlamento la lista dei componenti il governo e ne presenta il programma.
La votazione sulle dichiarazioni programmatiche avviene per appello nominale.

Art. 26 – Il Presidente del governo è il rappresentante della nazione sarda e della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 27 – Il voto di sfiducia del Parlamento determina la decadenza del governo.
La decadenza del governo è determinata anche dal voto contrario del Parlamento sul bilancio.
Il Parlamento è convocato entro quindici giorni dal giorno della sfiducia o delle dimissioni del governo per la elezione del presidente. Trascorsi tre mesi senza che sia stato eletto il presidente del governo, il Parlamento si riunisce obbligatoriamente per deliberare sulla elezione del presidente o sullo scioglimento dell’assemblea.
Il decreto di scioglimento è firmato dal presidente del Parlamento sardo. In esso è contenuta la convocazione dei comizi elettorali per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno dallo scioglimento.
Il governo decaduto o dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Art. 28 – I membri del governo, anche se non sono parlamentari, hanno diritto e se richiesti obbligo di assistere alle sedute del Parlamento e delle Commissioni.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

Art. 29 – L’ufficio del presidente del governo e di membro del governo é incompatibile con qualsiasi altro ufficio.

Art. 30 – I dipendenti pubblici o privati che siano nominati membri del governo sardo sono messi a disposizione della Regione senza assegni ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

Art. 31 – Con legge regionale è istituito l’ufficio del difensore civico che cura a richiesta dei cittadini, singoli o associati, il regolare svolgimento delle pratiche presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 32 – È istituito l’Ufficio centrale sardo di statistica.
L’Ufficio espleta le funzioni statistiche devolutegli dalla Regione, ed agisce in coordinamento con l’Istat assumendone le competenze e le funzioni nel territorio della nazionalità.

Art. 33 – La Regione autonoma riconosce che il nucleo primo dell’autogoverno del popolo sardo è il Comune, al quale è riconosciuta piena autonomia amministrativa nel rispetto dei principi del presente statuto e degli interessi generali della nazionalità sarda.
La Regione può istituire, conferendo loro personalità giuridica, nuovi enti locali, anche con compiti limitati, o sopprimere quelli esistenti devolvendone le competenze.
I confini e la denominazione degli enti di cui al comma precedente saranno determinati dal parlamento sardo tenendo conto delle regioni storiche della Sardegna e comunque secondo i voti del-le popolazioni, la gravitazione dei loro interessi materiali e culturali e la facilità delle comunicazioni con i capoluoghi.

Art. 34 – La Regione attribuisce normalmente le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza agli Enti locali, determinandone gli indirizzi e i controlli.

Art. 35 – La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 36 – Il controllo sugli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e con i limiti stabiliti con legge regionale.

TITOLO IV
Rapporti fra nazionalità e Stato

Art. 37 – Il Presidente della nazionalità ha rango di ministro e partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo qualora siano in discus-sione norme legislative, o atti preparatori delle medesime, applicabili nel territorio della nazionalità o atti amministrativi che in detto territorio debbano trovare esecuzione. Identica potestà il Presidente della nazionalità esercita nei comitati interministeriali.
Sono nulli gli atti, anche di alta amministrazione, assunti in violazione della presente norma.

Art. 38 – Il Parlamento sardo può presentare alle camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.
Le proposte di legge di iniziativa del Parlamento sardo sono poste all’esame del Parlamento dello Stato con procedura abbreviata.
Il Governo dell’isola, quando constati che l’applicazione di un provvedimento dello Stato risulti dannoso può decretarne la sospensione in Sardegna.
Tale sospensione obbliga il governo della Repubblica al riesame dell’atto sospeso.

Ar-t. 39 – I conflitti di attribuzione fra Stato e Regione, i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi statali quando la questione di legittimità sia stata sollevata per violazione del presente statuto ed i giudizi di legittimità costituzionale sulle leg-gi regionali, promossi anche in via incidentale, sono attribuiti ad una speciale sezione della Corte Costituzionale composta dai cinque giudici nominati dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 135 della Costituzione, e da cinque giudici eletti dal Parlamento sardo a scrutinio segreto e con maggio-ranza dei tre quinti dei votanti.
Ai giudici eletti dal Parlamento sardo si applicano i requisiti, le incompatibilità e le immunità dei giudici costituzionali, a cui i medesimi sono equiparati ad ogni altro effetto.
Qualora il Presidente della Corte Costituzionale non faccia parte della Sezione, questa elegge nel proprio seno il Presidente di Sezione.
L’udienza di discussione deve tenersi entro sessanta giorni da quando il ricorso perviene alla Corte.
La Sezione adotta norme integrative per i giudizi di propria competenza.

Art. 40 – È istituito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione sarda.
Ha competenza in grado di appello avverso le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed ha funzioni consultive nei confronti della Regione.
È presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed è composto da consiglieri di Stato.
Con decreto del Presidente del governo sardo, previa delibera del governo stesso, è nominato un quarto dei componenti.
Per tale nomina si applicano i requisiti per la nomina a consigliere di Stato su designazione del Consiglio dei Ministri.
Il parere consultivo per la nomina è espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Art. 41 – Le funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei Conti sono esercitate per la Regione, gli enti aventi sede in Sardegna e le amministrazioni statali per quanto concerne i loro uffici in Sardegna, da sezioni della Corte dei Conti aventi sede nella Regione, restando esclusa ogni competenza delle sezioni centrali della Corte.
Le sezioni sarde hanno altresì competenza per i giudizi promossi da parti aventi residenza in Sardegna o contro le medesime.
Le funzioni devolute alle Sezioni Unite della Corte dei Conti sono esercitate, nelle materie predette, dalle Sezioni Unite aventi sede in Sardegna.
Il Presidente del governo, previa delibera del governo, nomina metà dei componenti le sezioni, osservando le norme previste per la nomina a consigliere della Corte dei Conti dal parte del Consiglio dei ministri.

Art. 42 – La Regione, nell’ambito del suo territorio, succede in tutti i beni e diritti patrimoniali dello Stato e degli Enti statali di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio militare.
Non potranno esser creati nuovi insediamenti militari, né ampliati quelli esistenti, né estesi i poligoni o rese più gravose le servitù militari, senza il consenso della Regione e senza indennizzo.
Si prescinde dal consenso della Regione in caso di guerra o di grave necessità della difesa dichiarata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti e per un tempo limitato comunque non superiore ai tre anni.
I beni militari non utilizzati passano di diritto al patrimonio della Regione.oe
Art. 43 – Gli appartenenti alla nazionalità espletano, salva loro contraria ed espressa istanza, il servizio militare di leva ed il servizio civile sostitutivo, nel territorio della nazionalità.
Il servizio prestato per almeno un anno nei corpi di polizia della Regione dispensa dal compimento del servizio di leva.
I reparti dell’Esercito di stanza in Sardegna conservano le tradizioni della Brigata Sassari.

Art. 44 – Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente della nazionalità a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal governo regionale.
Il Governo dello Stato potrà assumere la direzinne dei servizi di PS a richiesta del Presidente della nazionalità congiuntamente al presidente del parlamento sardo e, in casi eccezionali, di pro- pria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
Il Presidente ha anche il diritto di proporre la rimozione o il trasferimento fuori dall’isola dei funzionari di Polizia.
Il governo sardo può organizzare corpi specialì dì polizia per la tutela dei propri servizi ed interessi.

Art. 45 – Nessuno può essere detenuto, nè internato, nè inviato al soggiorno obbligato, nè comunque sottoposto a limitazione della libertà personale, per oltre quindici giorni, nel territorio della Regione, se non per fatti commessi in tale terri-torio.
Tale norma non si applica a coloro che hanno residenza nel territorio della Regione o vi abbia- no il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 46 – È necessario il concerto fra il Ministro competente e il Governo della nazionalità per la nomina di tutti i funzionari rappresentanti gli organi periferici statali nell’Isola.
Hanno la precedenza nei pubblici impieghi nell’isola i nati in Sardegna, i loro familiari e i residenti sul territorio della nazionalità da almeno cinque anni: la legge regionale può diversamente prevedere per il settore universitario, artistico, e della ricerca scientifica.
Art. 47 – I titoli di studio rilasciati dall’ordinamento scolastico regionale sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli corrispondenti dell’ordinamento statale.

TITOLO V

Finanze, regime doganale,
tributario e fiscale, demanio e patrimonio

Art. 48 – La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49 – Il territorio della nazionalità così come individuato nell’art.1 del presente Statuto è costituito in zona franca, non è sottoposto al regime doganale dello Stato, ed ha un regime doganale, tributario e fiscale particolare regolato per legge regionale, in armonia con la normativa della CEE.
I prodotti di ogni genere ed i servizi commercializzati e prestati da e per la Sardegna sono esenti dall’ IVA.
Essi sono soggetti alla sola normativa fiscale della Regione autonoma.
La Regione concorda con gli organi della CEE la quota fiscale da versare per la contribuzione al bilancio comunitario.

Art. 50 – Lo Stato non può imporre, né esigere tributi di qualsiasi specie nel territorio della nazionalità, ed ha solo diritto ad una quota pari a un decimo delle somme riscosse, quale contributo della Regione alle spese generali dello Stato.

Art. 51 – La Regione ha un proprio sistema tributario regolato da legge regionale nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica.
Gli Uffici finanziari dello Stato esistenti sul territorio della nazionalità sono trasferiti alla Regione.

Art. 52 – La sottoposizione dei soggetti passivi di imposta al regime tributario della nazionalità non dipende dalla loro sede legale o fiscale, ma è regolata dal criterio territoriale della produzione del reddito.

Art. 53 – I fondi della Regione, degli Enti Locali e degli Enti pubblici aventi sede in Sardegna, ancorché non utilizzati, non potranno essere trattenuti nella tesoreria statale.

Art. 54 – In attuazione dell’art. 3 del presente Statuto, la Regione predispone col finanziamento statale piani pluriennali per favorire lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.
L’approvazione da parte del Parlamento sardo di tali piani pluriennali nonchè di tutti i programmi di sviluppo vincola l’attività di tutte le amministrazioni dello Stato operanti in Sardegna e ne determinai comportamenti conseguenti.
Art. 55 – È posto a carico dello Stato l’onere per la piena attuazione dei principi della continuità territoriale in materia di trasporti esterni.

Art. 56 – Le entrate della Regione sono costituite:
per la parte ordinaria:
- dal gettito fiscale
- dai canoni per le concessioni demaniali
- dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio
- dai proventi dei servizi regionali
- dai trasferimenti dello Stato e della CEE. Per la parte straordinaria:
- dai contributi straordinari dello Stato versati in attuazione dell’art. 54 del presente Statuto
- dai contributi dello Stato o di istituzioni sovranazionali per particolari piani di sviluppo.
- da operazioni finanziarie della Regione autonoma e da essa garantite, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.
Art. 57 – Lo Stato e la nazionalità regolano l’ammontare dei trasferimenti finanziari spettanti alla Regione autonoma per le funzioni a questa trasferite e la dotazione per le materie di nuova competenza.

Riforma dello Statuto
Art. 58 – Lo Statuto è legge costituzionale.
Le modifiche allo Statuto necessitano di ap-provazione delle Camere in unica lettura e del Parlamento sardo, entrambe a maggioranza assoluta dei componenti, ed entrano in vigore se entro tre mesi dalla pubblicazione sul Giornale Ufficiale della Regione un quinto del Parlamento sardo, ventimila elettori o cinquanta consigli comunali nel territorio della nazionalità non ne chiedano la sottoposizione a referendum.
Le modifiche sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza dei votanti.