BASE GIURIDICA DELLA ZONA FRANCA IN SARDEGNA
BASE GIURIDICA DELLA ZONA FRANCA IN SARDEGNA, di Giuseppe Carboni, del Movimento Artigiani e Commercianti Liberi
Per oltre 50 anni lo Stato Italiano ha lasciato irrealizzato il diritto del Popolo Sardo al funzionamento nel proprio territorio di punti franchi e le Zone Franche, tra loro equiparate, in quanto entrambe omologate come territori
“ extradoganali “ dal dpr 43\73 ( art. 2).
Le “ Zone Franche “ della Sardegna erano state previste rispettivamente :
- dall’art. 12 della legge Costituzionale n. 3\1948
- dal dlgs 75\78 con il quale e’ stata data esecuzione all’ art. 12 ( legge 3\48)
Punti franchi e zone franche sono disciplinati dalla stessa normativa, individuata nel Codice doganale italiano T.U. approvato con dpr 43\73, e in quanto tali individuati come “ territori extradoganali ” “ extraterritoriali “, disciplinati in modo “ omogeneo” e “ armonizzato” dalle norme del diritto internazionale recepite nei “ codici doganali comunitari” confluiti nei Testi unici doganali adottati da ogni singolo stato membro.
Il diritto ad istituire punti franchi e zone franche e’ stato concesso all’isola della Sardegna, alla fine della 2° guerra mondiale, quale discrimine positiva atta a compensare i sovra costi del trasporto dovuti alla sua posizione geografica ultraperiferica con popolazione a bassissima densita demografica.
Al pari della Sardegna, il suddetto diritto all’istituzione di punti franchi
( esclusi da dazi doganali, iva e accise ) era stato concesso alla Regione della Valle d’Aosta e al porto franco di Trieste, diritto riconosciuto prima dell’entrata in vigore del Trattato di Roma del 1957, trattato che all’art. 234 consentiva e consente tutt’ora di onorare le convenzioni internazionali concluse tra gli stati membri e paesi terzi,
( vedi : per i punti franchi istituiti nel porto franco di Trieste all. VII al Trattato di Parigi del 1947 il dlgs C.P.S. n. 1430\47 con il quale e’ stata data esecuzione al trattato di pace di Parigi ).
Piu’ di recente il Consiglio di Stato, con parere espresso n. 59\96 ha individuato come referenti normativi primari per il l’attualita del diritto del porto franco di Trieste, la normativa doganale prevista nel dlgs C.P.S. 1430\47 con il quale e’ stata data esecuzione al suddetto trattato di pace di Parigi del 1947, decreto che confermava la disciplina doganale prevista per i punti franchi dall’art. 1, 10, 11 c.1 del D.M. 1693\1925 e quella prevista dall’art. 11 del D.M. 20.12.25, disciplina giuridica successivamente riaffermata dall’art. 4, 5 , 7 del Decreto del Commissario Generale del Governo Italiano per il territorio di Trieste n. 29\1955 , dove si prevedeva che ( per tutti i punti franchi dell’Italia) “ lo sbarco e l’imbarco delle merci nei punti franchi dovesse avvenire senza l’ ingerenza delle autorita doganali “……….. e che : “ il porto franco e’ considerato fuori dalla linea doganale ed in esso si possono compiere, in completa liberta’ da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione , manipolazione trasformazione anche di carattere industriale” e che cosi’ come accade negli altri porti franchi del mondo, “ le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nel porto franco sono considerate agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che, a richiesta degli interessati , non siano assoggettate a vigilanza doganale per mantenerne la nazionalita,
- che le merci che abbiano per provenienza o destinazione il punto franco, godano di completa liberta di transito, senza che vengano riscossi ne’ dazi doganali ne’ tasse di effetto equivalente ad eccezione dei diritti che rappresentano il corrispettivo dei servizi prestati,
- che non venga adottata nei riguardi delle merci a destinazione ed in provenienza dal porto franco, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, di servizi e di norme doganali e sanitarie “ .
Previsione ulteriormente confermata dal
- Decreto Comunitario n. 53\59 art. 4 , art. 8.
- dpr 1133\69 sulla armonizzazione della disciplina sulle zone franche del
- dpr 43\73 T.U. doganale
- dal D.M. 17.1.1981 come modificato con D.M. 4.05.2001 del Ministero dei
Trasporti,
Anche la Corte dei Conti della Comunita Europea, in un documento predisposto dai servizi della Commissione si e’ pronunciata in data 17 aprile 1996 e in data 9.01.1997 precisando che “ le disposizioni piu’ favorevoli per il porto franco di Trieste sono tutelate dall’art. 234 del trattato di Roma del 1957 che consente di onorare le convenzioni internazionali concluse tra gli stati membri e i paesi terzi prima dell’entrata in vigore del trattato di Roma del 1957 con il quale e’ stata istituita la Comunita Economica Europea e questa deroga deve essere applicata solo ai punti franchi e alle zone franche dichiarate tali anteriormente al trattato di Roma del 1957 “.
L’istituzione dei punti franchi in Sardegna non solo e’ stata disposta in epoca anteriore al trattato di Roma del 1957, ma e’ stata anche ribadita successivamente dal dlgs 75\98, che ha confermato integralmente i diritti sorti anteriormente al trattato di Roma agli artt. 166,167 e 168 del Codice doganale Comunitario approvato con Reg. n. 2913\92, e agli artt. 799 e 814 del Reg di attuazione n.2454\93 .
Appare evidente che i fondi Cipe sbloccati – un mese fa - dal Ministro Corrado Passera per il porto franco di Trieste, competano anche ai porti franchi della Sardegna nella misura proporzionale in cui sono stati stanziati tra i fondi comunitari da destinare al funzionamento delle zone franche .
Sestu 15 Nov. 2012
Movimento Artigiani e Commercianti Liberi