Il nuovo statuto del comune di Cagliari, di Filippo Petrucci

Il nuovo Statuto che il Consiglio Comunale ha approvato è stato per tutti noi Consiglieri una grande responsabilità: questo è infatti uno strumento che stabilisce i principi ai quali il Comune dovrà d’ora in poi ispirarsi per improntare la propria azione.

Diverse sono le linee seguite nell’opera di scrittura del testo: c’è stato un aspetto tecnico, e uno maggiormente legato ai valori che si è voluto inserire.

In merito al primo punto, è stato infatti necessario intervenire sullo Statuto in quanto è mutata la realtà: ad esempio l’abolizione delle circoscrizioni -dettata da norma nazionale- ha comportato un adeguamento del testo. Si è dunque approfittato per creare un elaborato di più chiara e immediata comprensione.

Ma questo testo non poteva essere solo un atto normativo: doveva diventare una vera carta di principi per tutti i cittadini cagliaritani. Si è dunque cercato di qualificarlo in questa ottica, con la collaborazione di tutti i Consiglieri che avessero una concreta volontà di contribuire alla sua stesura.

Molteplici sono i punti a mio avviso importanti: il preambolo, dove si specifica come la comunità cagliaritana si riconosca nella comunità sarda; l’articolo 1 dove vengono enunciati i principi istituzionali; l’articolo 2, dove si parla dell’identità cagliaritana e dove si attribuisce al Comune la responsabilità di  valorizzare e diffondere, in ogni sede, questa identità casteddaia; l’articolo 7, con la predisposizione di una “cittadinanza comunale” da riconoscere a tutti i nati in città da genitori stranieri, affinché si sentano veramente parte di quella che deve essere la loro città; l’articolo 9 dove specificatamente si parla di area vasta e città metropolitana; l’articolo 12 che tutela e valorizza il sardo, lo introduce nei toponimi e negli odonimi e che individua nel plurilinguismo un fattore importante di progresso sociale e di arricchimento culturale.

Si è poi affermato con convinzione il concetto di autonomia della Municipalità di Pirri, riconoscendo le specificità storiche di questa comunità e si è inoltre ribadito l’importante ruolo del Consiglio Comunale.

Questo lavoro, che ha impegnato tanti di noi alla sua realizzazione per molti mesi, ha dato luogo a uno Statuto aperto alla Sardegna perché Cagliari è e deve essere la capitale della Sardegna; in questa ottica si è lavorato affinché restasse un documento vincolante e un segno tangibile dell’impegno che Cagliari deve avere nei confronti di tutta la Sardegna.

 

STATUTO DEL COMUNE DI CAGLIARI

PREAMBOLO

Cagliari, Casteddu in sardo, è erede ed interprete di una tradizione millenaria di donne e di uomini che hanno costruito, con una molteplicità di rapporti interni ed esterni, un comune capace di scrivere, in momenti decisivi per la Sardegna, pagine alte della storia del popolo sardo.

La comunità cagliaritana si riconosce nella comunità sarda, di cui la costituzione repubblicana ha riconosciuto le specificità storiche e culturali, attraverso forme speciali di autonomia.

Il comune di Cagliari impronta la propria azione alla sua specifica tradizione, arricchita dei valori della pace e della non violenza, aperta ai nuovi orizzonti di promozione di una società interculturale e di cooperazione tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo.

Il comune di Cagliari per promuovere il progresso sociale nella città e nella Sardegna tutta , per garantire l’esercizio dei diritti individuali e collettivi e per tutelare la vita e la dignità della persona, si dà il presente statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento.

2

CAPO I

Principi istituzionali

Art. 1

Principi

1. Il comune di Cagliari rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito de proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. E’ titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà .

2. Il comune di Cagliari, nell’esercizio del ruolo di capoluogo della Sardegna, riconosce le proprie specificità storiche, culturali, economiche, sociali, ambientali ed impronta la propria azione al rispetto dei diritti delle persone e ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di genere, di provenienza geografica, di lingua, di convinzione religiosa o non religiosa, di opinioni politiche, di orientamento sessuale, di condizioni personali e sociali.

3. Il comune garantisce ogni forma di partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale, valorizza le libere aggregazioni sociali attraverso cui si esprimono le personalità umane e promuove azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

4. Il comune di Cagliari, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, tutela l’ambiente e le forme di vita.

5. Cagliari, memore delle sciagure causate dalla guerra, si adopera in ogni sede per il perseguimento della pace tra i popoli.

6. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutte le città e tutti gli altri comuni della Sardegna con il fine di promuovere la partecipazione collettiva dei cittadini sardi al progresso civile, sociale ed economico della Sardegna.

Art. 2

Identità

1. Il comune riconosce, quali beni simbolici e rappresentativi dell’identità di Cagliari,gli stagni, il litorale, il sistema dei colli, il porto, l’istituzione universitaria, la lingua sarda e il suo dialetto cagliaritano, la festa di Sant’Efisio, tutto il patrimonio della cultura immateriale e i quartieri storici che, con i siti archeologici e i monumenti, raccontano le origini e la storia della città.

2. E’ compito del comune valorizzare e diffondere, in ogni sede, la storia della comunità cagliaritana.

Art. 3

Stemma e gonfalone

1. Il comune di Cagliari, decorato con medaglia d’oro al valore militare, ha la sede nel palazzo civico di via Roma n.145 e lo stemma determinato nelle sue caratteristiche dal diploma di concessione emanato dal re Carlo Emanuele III in data 17 maggio 1766, così blasonato:

inquartato: nel primo e nel quarto alla croce di Savoia, nel secondo e nel terzo d’argento, al castello al naturale, aperto e fenestrato, torricellato di tre pezzi, quello mediano più alto, fondato su uno scoglio uscente dal mar, il tutto al naturale. Lo scudo ornato di palme, 3

sostenuto da due tritoni e cimato da corona marchionale”. Il gonfalone è partito in colori rosso e blu, caricato dello stemma della città.

2. L’uso del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 4

Bandiere

1.Nella sede comunale si espongono le bandiere della repubblica italiana, dell’unione europea, della regione Sardegna e del comune di Cagliari, nel rispetto delle leggi italiane.

Art. 5

Toponomastica

1.Il comune conserva o ripristina la toponomastica originaria dei luoghi quale risulta dalla tradizione scritta ed orale.

2.La giunta comunale determina la denominazione da adottarsi secondo i criteri e le modalità previste dall’apposito regolamento.

Art. 6

Cittadinanza onoraria e sigillo della città

1.Il consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità non residenti nel comune, con proposta motivata, presentata dal sindaco o da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati.

2.Il consiglio comunale può conferire il sigillo della città a cittadini cagliaritani meritevoli di particolare riconoscimento, con proposta motivata presentata dal sindaco o da almeno un quarto dei consiglieri ed approvata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 7

Cittadinanza comunale

1. Il comune di Cagliari riconosce, al compimento dei 6 anni di età, la cittadinanza comunale ai bambini nati in Italia da genitori stranieri e residenti a Cagliari.

2. I cittadini comunali ricevono una copia dello statuto ed una lettera di benvenuto del sindaco.

3. L’elenco dei cittadini comunali è conservato in un apposito albo.

Art. 8

Gemellaggio

1. Cagliari, nel rispetto della legge, può gemellarsi con altre città alle quali la legano particolari rapporti culturali, sociali, economici e geografici con deliberazione motivata del consiglio comunale.

Art. 9

Area vasta, città metropolitana e rapporti con enti ed istituzioni

1.Il comune di Cagliari promuove e favorisce il processo di integrazione istituzionale, economica e sociale della città metropolitana, quale naturale sviluppo dell’area vasta di 4

Cagliari, nel quadro di un nuovo sistema delle autonomie in Sardegna e sostiene, d’intesa con gli altri comuni dell’area, confronti con la regione autonoma, finalizzati ad accordi di programma per interventi di livello superiore a quello cittadino su tematiche di interesse per il territorio metropolitano.

2.Il comune sviluppa altresì la collaborazione con gli altri enti locali e con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, per il perseguimento di interessi comuni.

Art. 10

Criteri dell’azione del comune

1. Il comune rivolge la propria azione alla realizzazione dei diritti dei cittadini e al loro benessere, in particolar modo dei bambini e degli adolescenti, e a tale criterio ispira le proprie politiche e la propria amministrazione.

2. Al fine della tutela e dello sviluppo della comunità:

a)impronta la propria organizzazione e la propria attività al principio di uguaglianza dei diritti e di non discriminazione;

b)opera affinché siano assicurati a tutti i cittadini, con particolare riguardo a quelli compresi nelle categorie più deboli, i servizi, ivi inclusi quelli inerenti all’istruzione, alla cultura, alla salute ed alla sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive, al turismo, allo spettacolo e alla socialità;

c)promuove ed attua un organico assetto del territorio, pianificando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali e produttivi;

d)concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell’ambiente e del paesaggio, per una progressiva crescita della qualità della vita;

e)adotta, in collaborazione con gli enti statali e regionali preposti, le misure necessarie alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e naturalistico;

f)valorizza la cultura locale, con particolare riferimento alla lingua, al costume e alle tradizioni;

g)agevola le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni;

h)attua il decentramento dell’amministrazione e della propria organizzazione;

i)garantisce l’informazione dei cittadini sul suo funzionamento e la partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;

j)tutela il pluralismo nella vita dei propri organi politico-amministrativi anche garantendo alle minoranze consiliari il diritto alla partecipazione alle funzioni di indirizzo e di controllo proprie del consiglio comunale;

k)promuove la cultura del sapere e l’elaborazione della ricerca scientifica, anche mediante accordi con le università e gli altri enti di ricerca;

l)agevola l’integrazione delle comunità straniere presenti nel territorio cittadino.

Art. 11

Pari opportunità

1. Il comune di Cagliari garantisce condizioni di pari opportunità tra donne e uomini e impronta la propria azione al rispetto della parità di genere.

2. E’ istituita la commissione pari opportunità con funzioni consultive e di proposta per 5

promuovere la cultura della parità di genere. La composizione, le competenze ed il funzionamento sono disciplinati da un apposito regolamento.

3. Il comune negli atti amministrativi e nelle comunicazioni ufficiali adotta un linguaggio inclusivo e non discriminante.

Art. 12

Tutela e valorizzazione del sardo

1. Il comune tutela e valorizza il sardo, ne promuove la diffusione e l’impiego come lingua d’uso quotidiano e, in particolare, nella comunicazione istituzionale con i cittadini, nel rispetto delle norme stabilite dalla regione autonoma della Sardegna e dallo stato italiano.

2. Il comune introduce l’uso dei toponimi e degli odonimi in lingua sarda, accanto a quelli ufficiali in lingua italiana.

3. Il comune di Cagliari individua nel plurilinguismo un fattore importante di progresso sociale e di arricchimento culturale, garantisce il rispetto e la tutela di tutte le lingue parlate in città e ne promuove la conoscenza e l’utilizzo.

6

CAPO II

Organi di governo

Art. 13

Organi del comune

1. Gli organi del comune sono il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. 14

Consiglio comunale

1.Il consiglio comunale è l’organo di massima rappresentanza politica dei cittadini nel governo della città, nonché l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo.

2.Adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, partecipa, tramite specifici atti di indirizzo, alla definizione e all’adeguamento delle linee programmatiche del sindaco e ne verifica annualmente l’attuazione.

3.Il consiglio comunale nella sua prima seduta elegge, tra i consiglieri, un presidente e due vice presidenti. E’ vicario il vice presidente più votato. Presidente e vice presidenti costituiscono l’ufficio di presidenza, che sovrintende all’attività del consiglio.

4.Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 15

Autonomia funzionale e organizzativa del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, determinata con specifici indirizzi consiliari.

2. Il consiglio comunale dispone delle strutture e delle risorse necessarie all’esercizio delle proprie prerogative.

3. Attraverso il proprio regolamento, il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari.

4. La dotazione organica degli uffici di supporto al consiglio comunale è costituita da dipendenti del comune ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato in osservanza del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Il bilancio comunale prevede appositi stanziamenti per gli uffici di supporto all’attività del consiglio comunale.

Art. 16

Il consigliere comunale

1.I consiglieri comunali esercitano la propria funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2.I consiglieri comunali, anche singolarmente, esercitano il diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio mediante proposte di deliberazione e, con atto motivato, possono richiedere l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno.

3.Gli uffici comunali assicurano ai consiglieri che lo richiedono, il supporto necessario per 7

l’esercizio del mandato.

4.Hanno diritto di presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.

5.Alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta ed alle altre istanze di sindacato ispettivo deve essere data risposta nei tempi e nei modi previsti dal regolamento del consiglio comunale.

6.I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in possesso del comune, degli enti, aziende, società ed istituzioni partecipate, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

7.I consiglieri comunali, secondo quanto previsto dalla legge e dalle norme regolamentari, sono tenuti a rendere nota la propria situazione patrimoniale e reddituale, nonché le spese sostenute per la propaganda elettorale.

Art. 17

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

2. La legge stabilisce le cause di decadenza dei consiglieri comunali. Decade altresì dalla carica il consigliere che, nel corso dell’anno, non intervenga ad almeno un terzo delle sedute del consiglio comunale, fatti salvi legittimi impedimenti da comunicare al presidente che provvede a darne notizia al consiglio ed a curarne l’annotazione a verbale.

3. Sono considerate assenze per legittimi impedimenti, non computate ai fini della decadenza, quelle dovute a motivi istituzionali relativi all’esercizio del mandato, a motivi di salute, nonché a gravi motivi personali o a improrogabili impegni lavorativi.

4. Se il presidente e il segretario generale rilevano che un consigliere è rimasto assente per un numero di sedute pari ad un terzo di quelle tenute nell’anno, senza aver comunicato giustificazioni scritte, notificano all’interessato una comunicazione scritta con cui contestano le assenze e gli assegnano un termine non inferiore a dieci giorni per l’esposizione delle ragioni della propria assenza.

5. Scaduto il termine assegnato senza che l’interessato abbia giustificato le assenze contestate, il presidente ne propone al consiglio comunale la decadenza.

6. La deliberazione che dichiara la decadenza, per la quale è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, è notificata all’interessato entro cinque giorni dall’adozione.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, presentate secondo le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione del consigliere dimissionario deve avvenire entro i successivi dieci giorni.

Art. 18

Gruppi consiliari

1.I consiglieri possono organizzarsi in gruppi secondo le disposizioni del regolamento del consiglio comunale.

2.Ai gruppi consiliari, fin dalla loro costituzione, sono assicurate adeguate risorse ed attrezzature per l’espletamento del mandato secondo le modalità previste nel regolamento del consiglio comunale. 8

Art. 19

Conferenza dei presidenti dei gruppi

1.La conferenza dei presidenti dei gruppi è composta dal presidente e dai vicepresidenti del consiglio comunale e dai presidenti dei gruppi consiliari.

2.Alla conferenza, convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale, partecipa il sindaco.

3.Il regolamento consiliare determina i poteri della conferenza e ne disciplina l’organizzazione.

Art. 20

Commissioni consiliari

1.Il consiglio istituisce commissioni consiliari permanenti, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti. Ogni commissione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Il consiglio comunale delibera il numero, la composizione e le materie di competenza delle commissioni consiliari.

2.Commissioni temporanee, anche paritetiche, su argomenti specifici, sono istituite quando lo delibera la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

3. Tra le commissioni consiliari permanenti il consiglio comunale istituisce obbligatoriamente le commissioni di cui ai successivi articoli 21 e 22.

4. Le proposte di deliberazione del consiglio sono sottoposte preliminarmente all’esame delle commissioni consiliari permanenti per il parere di competenza.

5. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto voto unanime favorevole dalla commissione competente, sono presentate al consiglio comunale unitamente ad estratto del verbale della commissione e sono votate, senza discussione, salvo diversa richiesta anche di un solo consigliere.

6. A tutte le commissioni sono assicurati idonei ed adeguati mezzi strumentali e strutture per l’espletamento dei compiti d’istituto.

7. Il funzionamento delle commissioni consiliari è disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 21

Commissioni di controllo e garanzia e commissioni di indagine

1. Possono essere istituite, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni consiliari di controllo e garanzia e commissioni consiliari di indagine, anche con componenti esterni, secondo le modalità previste nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 22

Commissione consiliare permanente statuto e regolamenti

1. La commissione consiliare permanente statuto e regolamenti verifica lo stato di attuazione dello statuto, cura la stesura finale dei regolamenti e ne accerta la coerenza con le norme statutarie e regolamentari del comune.

2. La composizione ed il funzionamento della commissione statuto e regolamenti sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

9

Art 23

Commissione consiliare permanente per la valutazione delle politiche comunali e la qualità dei servizi

1. Il consiglio comunale, attraverso l’attività della commissione consiliare permanente per la valutazione delle politiche comunali e la qualità dei servizi, esercita il ruolo di controllo sull’attuazione dei propri atti, sugli effetti delle politiche comunali e sulla qualità dei rapporti con i cittadini e dei servizi erogati.

2. La commissione, per acquisire le informazioni utili all’espletamento della propria funzione, si avvale della collaborazione dell’ufficio relazioni con il pubblico che cura altresì la divulgazione degli esiti dell’attività di controllo e valutazione svolta.

3. La composizione ed il funzionamento della commissione consiliare permanente per la valutazione delle politiche comunali e la qualità dei servizi sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 24

Nomine e designazioni rappresentanti del comune

1.Il consiglio comunale ed il sindaco, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca, quest’ultima con atto motivato, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni garantendo l’equilibrio di genere. Le nomine, le designazioni e le revoche avvengono sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale.

2.I rappresentanti sono tenuti ad osservare gli indirizzi politico–programmatici stabiliti dagli organi del comune; sono tenuti altresì, a trasmettere al sindaco i programmi, i bilanci, l’ordine del giorno e le deliberazioni degli organi di enti, aziende, istituzioni e società di cui fanno parte.

3.I rappresentanti sono, inoltre, tenuti a presentare annualmente alle commissioni consiliari competenti per materia, entro due mesi dalla conclusione dell’esercizio, una relazione sullo stato dell’ente e sulla attività svolta sulla base degli indirizzi avuti.

4.I rappresentanti del comune presso enti, aziende, società e istituzioni, all’atto della nomina o designazione, devono rendere pubblica la propria appartenenza ad organismi, associazioni o società che hanno rapporti con il comune.

5. Trascorsi 90 giorni dalla nomina, i rappresentanti del comune presso enti, aziende, società e istituzioni presentano alle commissioni consiliari permanenti competenti per materia una relazione sulle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’amministrazione.

Art. 25

Giunta

1.La giunta, nominata dal sindaco, garantendo l’equilibrio di genere, esercita collegialmente le funzioni ad essa attribuite dalla legge. E’ convocata e presieduta dal sindaco che predispone l’ordine del giorno.

2.In caso di assenza o impedimento del sindaco la giunta è convocata e presieduta dal vice sindaco. In caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco la giunta è convocata e presieduta dall’assessore più anziano d’età.

10

3.La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori, stabilito dal sindaco stesso, fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri assegnati.

4.Gli assessori partecipano con diritto di parola alle sedute del consiglio comunale.

5.I componenti della giunta sono tenuti a rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo dei consiglieri, secondo i tempi e le modalità previste dal regolamento consiliare.

6.La giunta adotta un regolamento per l’esercizio della propria attività.

7.I componenti della giunta, secondo quanto previsto dalla legge e dalle norme regolamentari, sono tenuti a rendere nota la propria situazione patrimoniale e reddituale.

Art. 26

Attribuzioni della giunta

1.La giunta comunale, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

3.Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.

4.Definisce direttive generali sulle modalità e sui tempi di attuazione dei programmi approvati dal consiglio comunale.

5.Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto del sindaco, degli organi di decentramento, del direttore generale, del segretario generale o dei dirigenti.

6.L’ordine del giorno della giunta è inviato, almeno 24 ore prima, al presidente del consiglio comunale ed ai presidenti dei gruppi consiliari fatti salvi i casi d’urgenza.

Art. 27

Sindaco

1. Il sindaco è capo dell’amministrazione comunale e ufficiale di governo. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

2. Assicura l’unità di indirizzo politico–amministrativo del comune, nel rispetto delle linee programmatiche approvate dal consiglio comunale.

3. Assegna gli incarichi agli assessori ai quali conferisce le deleghe.

4. Il sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal vice sindaco. In caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del Vicesindaco, il sindaco può delegare altro assessore a svolgere le proprie funzioni.

5. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il proprio mandato.

6. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio, entro il 30 giugno, sull’andamento gestionale e finanziario di enti, aziende, società ed istituzioni partecipate dal comune, nonché sulle loro prospettive strategiche.

11

Art. 28

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del comune spetta al sindaco, che può delegarne l’esercizio ai dirigenti nei soli casi previsti dalla legge.

2. Al sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell’ente. Egli può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale all’avvocatura comunale. In tale ipotesi il dirigente delegato sottoscrive la procura alle liti.

3.Il conferimento dell’incarico di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale a professionisti esterni è deliberato dalla giunta, su proposta del sindaco.

12

CAPO III

Organi burocratici

Art. 29

Segretario generale

1.Il segretario generale, scelto nell’apposito albo, è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, e dura in carica per l’intero mandato.

2.Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico–amministrativa nei confronti del consiglio, del sindaco, della giunta, dei singoli assessori e degli uffici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3.Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonché quelle conferitagli dal sindaco.

4.Il segretario generale, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale del comune.

Art. 30

Vice segretario generale

1.Il vice segretario generale è nominato dal sindaco tra i dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso il comune. Il vice segretario generale è nominato per un periodo non eccedente il mandato amministrativo del sindaco.

2.Collabora con il segretario generale nell’espletamento delle sue funzioni e lo supplisce in caso di vacanza, assenza o di impedimento.

Art. 31

Direttore generale

1.Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare il direttore generale secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

2.Il direttore generale, secondo le direttive impartite dal sindaco, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del comune e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza e garantendo l’unitarietà ed il coordinamento complessivo dell’azione amministrativa.

3.Il direttore generale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 32

Incarichi dirigenziali

1.Il sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità dettate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con provvedimento motivato e a tempo determinato, tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali, in base ai risultati 13

conseguiti e al criterio della rotazione.

2.I dirigenti attuano gli obiettivi e i programmi definiti dagli atti di indirizzo politico secondo i principi dell’efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Spetta ad essi la direzione degli uffici e dei servizi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. A tal fine godono di autonomia e responsabilità nell’organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie loro assegnate.

3.L’incarico di direzione ha durata triennale e può essere rinnovato o revocato con provvedimento motivato del sindaco, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 33

Incarichi di collaborazione esterna

1.Il sindaco può attribuire incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, nei limiti previsti dalla legge secondo le modalità stabilite nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, mediante contratto a tempo determinato.

2.La durata di tali incarichi non può essere superiore al mandato del sindaco.

14

CAPO IV

Uffici

Art. 34

Criteri generali di organizzazione

1. Nel rispetto del principio di distinzione tra compiti di indirizzo e di controllo e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, nonché delle attribuzioni proprie del segretario generale e del direttore generale, la dirigenza comunale dà attuazione agli indirizzi politici degli organi di governo.

2. La struttura organizzativa del comune è improntata ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità, al fine di corrispondere al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini e degli utenti con la massima efficacia ed efficienza.

Art. 35

Organizzazione degli uffici

1. Il comune, nel rispetto dei principi e vincoli fissati dalla legge e nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, definisce la propria dotazione organica e l’organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

2.L’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi del comune sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione ed a garantire i diritti dei cittadini ed il loro soddisfacimento e sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 36

Associazioni di dipendenti comunali

1.L’amministrazione comunale pone in essere tutti quegli atti idonei alla promozione, diffusione e sviluppo di attività e programmi sociali, culturali, educativi, artistici, turistici, sportivi e ricreativi, favorendo l’associazionismo tra i dipendenti comunali e mettendo a loro disposizione idonee strutture e servizi.

2.La gestione appartiene all’associazione e la relativa regolamentazione deve garantire la partecipazione di tutti i lavoratori.

15

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 37

Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il comune, nell’ambito della autonomia finanziaria ed impositiva riconosciuta dalla legge, applica tributi propri ed esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate dagli appositi regolamenti.

Art. 38

Bilancio comunale

1. Il bilancio di previsione è documento di pianificazione economica e di programmazione politica, approvato dal consiglio comunale su proposta della giunta, che stabilisce gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire, nonché i tempi e le risorse necessari per raggiungerli.

2. Il comune di Cagliari adotta metodi di rendicontazione utili a rendere chiaro e comprensibile il rapporto che intercorre tra l’utilizzo delle risorse e degli investimenti e i progetti realizzati e i risultati raggiunti, anche attraverso strumenti che permettano ai cittadini di presentare le loro necessità e valutare le spese previste e l’operato dell’ente .

3. Con l’obiettivo di rimuovere le disuguaglianze di genere, redige documenti di bilancio che valutano le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari assunti per una distribuzione delle risorse pubbliche a vantaggio dell’intera collettività.

4. Il sistema contabile del comune è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.

Art. 39

Gestione del patrimonio

1. La gestione dei beni demaniali e patrimoniali deve essere informata ai criteri di tutela, salvaguardia e valorizzazione.

2. L’attività di gestione dei beni e le modalità di tenuta ed aggiornamento degli inventari sono disciplinati da apposito regolamento secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

Art. 40

Collegio dei revisori

1.Il collegio dei revisori collabora con gli organi di governo, esprime pareri nelle materie previste dalla legge, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, provvede alle verifiche ordinarie di cassa, formula rilievi e proposte tendenti ad ottenere una migliore efficienza, economicità e produttività e svolge ogni altro adempimento previsto dalla legge.

2. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, le modalità di elezione, la durata ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

16

CAPO VI

Decentramento

Art. 41

Forme di decentramento comunale

1. Il comune di Cagliari promuove forme di decentramento per favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione e all’attuazione dei provvedimenti che interessano le singole zone della città e per gestire in modo funzionale i servizi di base.

2. Il comune riconosce e valorizza, nell’ambito dell’unità di indirizzi dell’amministrazione, l’autonomia della municipalità di Pirri e, in applicazione del principio della sussidiarietà, adegua la propria azione amministrativa e contabile.

3. Il territorio di pertinenza della municipalità di Pirri è delimitato nella planimetria allegata al regolamento della municipalità di Pirri.

Art. 42

Municipalità di Pirri

1. Il comune di Cagliari riconosce alla comunità di Pirri, in considerazione delle specificità storiche, una ampia autonomia organizzativa e funzionale denominata municipalità, al fine di promuovere e favorire la partecipazione diretta dei cittadini al governo della comunità ed il decentramento nel territorio dei servizi.

2. La municipalità è organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento della municipalità di Pirri.

3. All’inizio di ogni anno la municipalità di Pirri presenta al consiglio comunale, una relazione sullo stato di attuazione del regolamento e sul bilancio di attività in relazione alle risorse assegnate.

4. Le funzioni attribuite alla municipalità sono svolte autonomamente attraverso uffici decentrati della struttura centrale del comune, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo in base alle competenze attribuite dal regolamento della municipalità di Pirri.

5. Alla municipalità sono assegnate risorse finanziarie e personale per l’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 43

Consiglio della municipalità di Pirri

1. Il consiglio della municipalità di Pirri è organo di indirizzo e controllo politico–amministrativo e rappresenta le esigenze della popolazione della municipalità nell’ambito dell’unità del comune, a tal fine sono garantiti gli opportuni strumenti di collegamento e confronto con il consiglio comunale.

2. Le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere della municipalità sono stabilite dalla legge. La carica di presidente e di consigliere della municipalità sono incompatibili con la carica di consigliere comunale.

3. La prima seduta del consiglio della municipalità è convocata dal presidente entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

4. Le modalità di convocazione e funzionamento del consiglio della municipalità e delle sue 17

articolazioni sono stabiliti dal regolamento della municipalità.

Art. 44

Durata in carica del consiglio della municipalità di Pirri

1. Il consiglio della municipalità è eletto contemporaneamente al consiglio comunale e dura in carica per un periodo equivalente a quello del consiglio stesso, anche in caso di scioglimento anticipato. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, e sino all’elezione dei nuovi, il consiglio rimane in carica limitandosi ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

2. Per quanto non previsto dalle norme statutarie e regolamentari, al consiglio della municipalità si applicano le norme previste dalla legge per i comuni con pari popolazione.

Art. 45

Presidente della Municipalità

1. Il presidente rappresenta la municipalità, svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti comunali, nonché quelle delegate dal sindaco e cura i rapporti con l’amministrazione comunale e con gli altri enti.

2. Il presidente ha diritto di intervento nelle discussioni del consiglio comunale attinenti alle problematiche del territorio della municipalità e segue la procedura di attuazione, in collaborazione con gli assessori comunali competenti, delle deliberazioni del consiglio comunale che riguardano la municipalità.

3. Nella prima seduta il consiglio della municipalità elegge, nel suo seno, a scrutinio segreto e con voto limitato a uno, due vice presidenti di cui uno, il più votato, con funzione di vice presidente vicario.

4. Il presidente e i due vice presidenti costituiscono il consiglio di presidenza della municipalità, che esercita le funzioni previste dal regolamento della municipalità.

Art. 46

Ufficio di presidenza della municipalità

1. L’ufficio di presidenza è l’organo esecutivo della municipalità di Pirri. E’ composto dal presidente e da tre componenti nominati dal presidente stesso tra i consiglieri della municipalità. Il regolamento della municipalità di Pirri ne disciplina le attribuzioni e il funzionamento.

18

CAPO VII

Forme di partecipazione

Art. 47

Partecipazione

1. Il comune considera il coinvolgimento dei cittadini nella vita politica e amministrativa della città strumento decisivo per la crescita democratica e sociale della comunità e presupposto fondamentale di un proficuo rapporto con le istituzioni.

2. A tal fine predispone canali di espressione e di azione e identifica luoghi fisici e virtuali di consultazione per conoscere l’orientamento su questioni di interesse generale e di competenza comunale, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il comune, per garantire un migliore accesso ai servizi e favorire la trasparenza e la valutazione dell’azione politica, promuove l’utilizzo delle tecnologie nelle comunicazioni con l’amministrazione e nella partecipazione al governo della città. A tal fine pianifica e progetta piattaforme e strumenti web funzionali alla condivisione e alla collaborazione con i cittadini.

4. Il sito internet istituzionale del comune è a disposizione dei cittadini quale strumento di confronto, per la discussione di temi di interesse della città, e di proposta, per stimolare iniziative da parte dell’amministrazione.

5. La partecipazione si realizza attraverso:

a)istanze, petizioni e proposte;

b)albo delle associazioni;

c)consulte;

d)assemblee partecipative;

e)referendum;

f)altre forme disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione.

Art. 48

Istanze – Petizioni – Proposte

1. I residenti in forma singola o associata, possono rivolgere all’amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi, indirizzandole al sindaco.

2. Alle stesse è data risposta scritta e motivata da parte del sindaco o suo delegato entro i tempi stabiliti per i procedimenti amministrativi.

3. L’ufficio per le relazioni con il pubblico provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute inserendo in apposito spazio del sito istituzionale gli estremi delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati.

4.Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.

Art. 49

Albo delle associazioni

1. Nell’ambito delle finalità perseguite dal comune, è istituito l’albo delle associazioni.

2. I criteri e le modalità per l’iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di 19

partecipazione.

3. L’albo riporta i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione.

4. Per ottenere l’iscrizione all’albo, le associazioni devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della costituzione.

5. L’iscrizione all’albo sancisce un rapporto di collaborazione e scambio stabile tra le associazioni ed il comune, funzionale al perseguimento dell’interesse generale della comunità.

Art. 50

Consulte

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale e garantire strumenti di collegamento tra la società civile e gli organi di governo locale, il comune istituisce le consulte.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le competenze, la composizione ed il funzionamento delle consulte.

Articolo 51

Assemblee partecipative

1. Le assemblee partecipative riconoscono ai cittadini residenti la possibilità di esprimere la propria opinione su questioni di competenza comunale riguardanti la gestione del proprio quartiere o dell’intero territorio comunale.

2. Le assemblee partecipative possono essere promosse da gruppi di almeno 25 cittadini residenti, che abbiano compiuto i 16 anni di età, per analizzare e discutere soluzioni ai problemi della città o dei quartieri, attraverso la presentazione di progetti di interesse comune.

3. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina l’ammissibilità e il funzionamento delle assemblee partecipative.

Art. 52

Referendum consultivo

1. Il comune riconosce nel referendum uno strumento di verifica, orientamento e controllo dell’attività amministrativa ed un importante momento di partecipazione dei cittadini al processo decisionale.

2. Il referendum consultivo è promosso dal comune o da almeno 3000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Il referendum consultivo può avere ad oggetto solamente materie di esclusiva competenza comunale.

4. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

a)programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici e relative varianti;

b)tributi e disciplina delle tariffe;

c)regolamenti ad efficacia meramente interna;

d)atti dovuti in base a norme comunitarie, statali, regionali o trattati internazionali;

20

e)atti vincolati nella forma e/o nel contenuto;

f)atti posti a tutela di diritti di minoranze di cittadini;

g)argomenti già oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

5. Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

6. Il regolamento sugli istituti di partecipazione disciplina i criteri di formulazione del quesito e le cause di inammissibilità, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme, le procedure per lo svolgimento delle attività referendarie.

7. Entro 30 giorni dall’esito referendario, il consiglio comunale iscrive al proprio ordine del giorno un dibattito sull’argomento oggetto della consultazione.

Art. 53

Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è promosso da almeno 3000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e può avere ad oggetto esclusivamente deliberazioni del consiglio comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo deliberazioni riguardanti:

a)programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici e relative varianti;

b)tributi e disciplina delle tariffe;

c)statuti delle aziende speciali;

d)regolamenti ad efficacia meramente interna;

e)atti dovuti in base a norme comunitarie, statali, regionali o trattati internazionali;

f)atti vincolati nella forma e/o nel contenuto;

g)atti stipulati tra il comune ed altri enti;

h)atti posti a tutela di diritti di minoranze di cittadini;

i)argomenti già oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

4. Il regolamento sugli istituti di partecipazione disciplina i criteri di formulazione del quesito e le cause di inammissibilità, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme, le procedure per lo svolgimento delle attività referendarie.

21

CAPO VIII

Garanzia nell’attività amministrativa

Art. 54

Diritto dei cittadini all’informazione

1.Il comune, attraverso l’ufficio stampa e l’ufficio per le relazioni con il pubblico, che dipendono funzionalmente dal sindaco, garantisce e promuove l’informazione e la comunicazione istituzionale della propria attività.

2.L’ufficio stampa, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.

3. L’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati. Garantisce l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, agevola l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti del comune.

4. L’ufficio per le relazioni con il pubblico promuove l’adozione di sistemi di interconnessione telematica, coordina le reti civiche, attua, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti, garantisce la reciproca informazione con le altre strutture operanti nell’amministrazione.

5. Le modalità del funzionamento dell’ufficio per le relazioni con il pubblico sono stabilite dal regolamento.

Art. 55

Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo è disciplinato dalla legge e dall’apposito regolamento.

Art. 56

Diritto di accesso agli atti

1.l comune riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa, secondo le modalità previste dall’apposito regolamento.

22

CAPO IX

Servizi pubblici locali

Articolo 57

Servizi pubblici locali

1.Il comune, nell’ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.Uniforma l’erogazione dei servizi ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia, efficienza e trasparenza, in modo funzionale alle esigenze dei cittadini e delle famiglie e adotta orari che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Art. 58

Gestione dei servizi

1.Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle forme e nei modi previsti dalla legge, promuovendo l’associazione e la cooperazione con altri enti pubblici operanti nel territorio e ricercando forme di collaborazione con i privati singoli o associati.

Art. 59

Orari dei servizi

1.Il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, promuove gli atti e le intese necessari a coordinare e riorganizzare gli orari dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’erogazione dei servizi con le esigenze complessive degli utenti.

Art. 60

Aziende speciali ed istituzioni

1.La gestione dei servizi può essere esercitata a mezzo di azienda speciale, ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

2.La costituzione dell’azienda speciale è deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio comunale che, contestualmente, approva lo statuto, disciplinandone l’ordinamento ed il funzionamento.

3. I servizi sociali possono essere esercitati a mezzo di istituzione, organismo strumentale dotato di autonomia gestionale. La costituzione dell’istituzione è deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio comunale, che contestualmente approva il regolamento, disciplinandone l’ordinamento ed il funzionamento.

4. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dall’apposito regolamento.

5. Il piano-programma, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio, atti fondamentali dell’azienda e dell’istituzione, sono sottoposti all’approvazione del consiglio comunale.

23

Art. 61

Partecipazione a società di capitali

1.La partecipazione del comune a società di capitali, nel rispetto delle disposizioni di legge, è deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio comunale sulla base di una proposta contenente le necessarie indicazioni sugli scopi sociali, sui programmi, sull’entità e la distribuzione del capitale tra enti pubblici e privati.

2.Ogni modificazione del rapporto della compartecipazione del comune al capitale azionario deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 62

Forme associative

1.In rapporto alla dimensione, alla materia dei servizi, al carattere strategico, il comune può stipulare accordi di programma, convenzioni e costituire consorzi con i diversi enti istituzionali operanti nell’area.

2. Tutti gli atti costitutivi sono deliberati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

24

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 63

Norme transitorie

1.I regolamenti previsti dallo statuto, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello statuto.

2.Nelle more della emanazione dei regolamenti previsti dal presente statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esse espressamente demandate, continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con le norme statutarie.

Art. 64

Norme finali

1.Per l’approvazione e modifica del regolamento del consiglio comunale è valida la maggioranza prevista dalla legge per l’approvazione dello statuto.

2.Per l’approvazione e modifica degli altri regolamenti è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Se questa non viene raggiunta dopo due votazioni è ammessa la maggioranza semplice nella votazione da attuarsi in successiva seduta.

3.Lo statuto può essere modificato con la stessa maggioranza prevista per l’approvazione dello stesso.

 

INDICE

PREAMBOLO…………………………………………………………………………………………………………….2

CAPO I – Principi Istituzionali………………………………………………………………………………………3

Art. 1 – Principi…………………………………………………………………………………………………………..3

Art. 2 – Identità…………………………………………………………………………………………………………..3

Art. 3 – Stemma e gonfalone………………………………………………………………………………………..3

Art. 4 – Bandiere…………………………………………………………………………………………………………4

Art. 5 – Toponomastica………………………………………………………………………………………………..4

Art. 6 – Cittadinanza onoraria e sigillo della città……………………………………………………………4

Art. 7 – Cittadinanza comunale……………………………………………………………………………………..4

Art. 8 – Gemellaggio……………………………………………………………………………………………………4

Art. 9 – Area vasta, città metropolitana e rapporti con enti ed istituzioni…………………………….4

Art. 10 – Criteri dell’azione del comune…………………………………………………………………………5

Art. 11 – Pari opportunità……………………………………………………………………………………………..5

Art. 12 – Tutela e valorizzazione del sardo……………………………………………………………………..6

CAPO II – Organi di Governo………………………………………………………………………………………7

Art. 13 – Organi del Comune………………………………………………………………………………………..7

Art. 14 – Consiglio Comunale………………………………………………………………………………………7

Art. 15 – Autonomia funzionale e organizzativa del consiglio comunale……………………………7

Art. 16 – Il Consigliere Comunale…………………………………………………………………………………7

Art. 17 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri……………………………………………………………..8

Art. 18 – Gruppi consiliari……………………………………………………………………………………………8

Art. 19 – Conferenza dei Presidenti dei Gruppi……………………………………………………………….9

Art. 20 – Commissioni consiliari…………………………………………………………………………………..9

Art. 21 – Commissioni di controllo e garanzia e commissioni di indagine………………………….9

Art. 22 – Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti………………………………..9

Art. 23 – Commissione consiliare permanente per la valutazione delle politiche comunali e la qualità dei servizi……………………………………………………………………………………………………….10

Art. 24 – Nomine e designazioni rappresentanti del Comune………………………………………….10

Art. 25 – Giunta………………………………………………………………………………………………………..10

Art. 26 – Attribuzioni della Giunta……………………………………………………………………………….11

Art. 27 – Sindaco……………………………………………………………………………………………………….11

Art. 28 – Rappresentanza legale………………………………………………………………………………….12

CAPO III – Organi Burocratici…………………………………………………………………………………..13

Art. 29 – Segretario Generale……………………………………………………………………………………..13

Art. 30 – Vice Segretario Generale………………………………………………………………………………13

Art. 31 – Direttore Generale……………………………………………………………………………………….13

Art. 32 – Incarichi dirigenziali…………………………………………………………………………………….13

Art. 33 – Incarichi di collaborazione esterna…………………………………………………………………14

CAPO IV – Uffici………………………………………………………………………………………………………15

Art. 34 – Criteri generali di Organizzazione………………………………………………………………….15

Art. 35 – Organizzazione degli uffici……………………………………………………………………………15

Art. 36 – Associazioni di dipendenti comunali………………………………………………………………15

CAPO V – Finanza e Contabilità………………………………………………………………………………..16

Art. 37 – Autonomia finanziaria e impositiva………………………………………………………………..16

Art. 38 – Bilancio comunale……………………………………………………………………………………….16

Art. 39 – Gestione del patrimonio………………………………………………………………………………..16

Art. 40 – Collegio dei Revisori……………………………………………………………………………………16

CAPO VI – Decentramento……………………………………………………………………………………….17

Art. 41 – Forme di decentramento comunale…………………………………………………………………17

Art. 42 – Municipalità di Pirri……………………………………………………………………………………..17

26

Art. 43 – Consiglio della Municipalità di Pirri………………………………………………………………17

Art. 44 – Durata in carica del Consiglio della Municipalità di Pirri………………………………….18

Art. 45 – Presidente della Municipalità………………………………………………………………………..18

Art. 46 – Ufficio di Presidenza della Municipalità…………………………………………………………18

CAPO VII – Forme di partecipazione………………………………………………………………………….19

Art. 47 – Partecipazione……………………………………………………………………………………………..19

Art. 48 – Istanze – Petizioni – Proposte………………………………………………………………………..19

Art. 49 – Albo delle Associazioni………………………………………………………………………………..19

Art. 50 – Consulte……………………………………………………………………………………………………..20

Art. 51 – Assemblee partecipative……………………………………………………………………………….20

Art. 52 – Referendum consultivo…………………………………………………………………………………20

Art. 53 – Referendum abrogativo………………………………………………………………………………..21

CAPO VIII – Garanzia nell’attività amministrativa………………………………………………………22

Art. 54 – Diritto dei cittadini all’informazione………………………………………………………………22

Art. 55 – Procedimento amministrativo………………………………………………………………………..22

Art. 56 – Diritto di accesso agli atti……………………………………………………………………………..22

CAPO IX – Servizi pubblici locali………………………………………………………………………………23

Art. 57 – Servizi pubblici locali…………………………………………………………………………………..23

Art. 58 – Gestione dei Servizi……………………………………………………………………………………..23

Art. 59 – Orari dei servizi…………………………………………………………………………………………..23

Art. 60 – Aziende speciali ed istituzioni……………………………………………………………………….23

Art. 61 – Partecipazione a società di capitali…………………………………………………………………24

Art. 62 – Forme associative………………………………………………………………………………………..24

CAPO X – Disposizioni transitorie e finali………………………………………………………………….25

Art. 63 – Norme transitorie…………………………………………………………………………………………25

Art. 64 – Norme finali………………………………………………………………………………………………..25

27

 

Condividi su:

    Comments are closed.