Sinodo. La proposta di una “terza via”, di Sandro Magister
Inflessibile contro il divorzio, misericordiosa con i peccatori. La suggerisce un teologo francese. È una nuova forma del sacramento della penitenza, sull’esempio della Chiesa antica
ROMA, 1 maggio 2015 – Sono affluite a Roma da tutto il mondo le risposte al questionario preparatorio alla seconda e ultima sessione del sinodo sulla famiglia, in programma dal 4 al 25 ottobre.
Un’impressione diffusa – talora ad arte – è che la discussione presinodale si polarizzi tra due posizioni estreme: da un lato chi vorrebbe introdurre cambiamenti radicali nella dottrina e nella prassi cattolica del matrimonio, acconsentendo allo scioglimento del vincolo e alle seconde nozze; dall’altro chi si irrigidisce nel punire con una scomunica di fatto coloro che violano il dogma dell’indissolubilità.
Papa Francesco, nel chiudere la precedente sessione del sinodo, aveva detto parole dure contro entrambi questi estremismi.
Il desiderio ormai palese del papa, infatti, è che la Chiesa trovi e percorra una “terza via”: fedelissima al comandamento di Gesù sul matrimonio e nello stesso tempo più amorevole nei confronti di chi lo abbia violato.
Quello che segue è l’estratto di un saggio teologico che si propone precisamente di illustrare una “terza via” di questo tipo.
Ne è autore il teologo domenicano francese Thomas Michelet, dottorando alla facoltà teologica di Friburgo, in Svizzera.
La rivista su cui padre Michelet ha pubblicato il suo saggio è la prestigiosa “Nova & Vetera”, fondata nel 1926 dall’insigne teologo tomista Charles Journet, fatto cardinale da Paolo VI nel 1965, e successivamente diretta da un altro teologo e cardinale, Georges Cottier, entrambi svizzeri ed entrambi domenicani. Dal 2002 “Nova & Vetera” ha anche un’edizione in lingua inglese, prodotta ed edita negli Stati Uniti.
La proposta di padre Michelet è di istituire un “ordo paenitentium” per coloro che si trovano in una condizione persistente di difformità dalla legge di Dio e intraprendono un cammino di conversione che può durare molti anni o anche tutta la vita, ma sempre in un contesto ecclesiale, liturgico e sacramentale che accompagni il loro “pellegrinaggio”.
Il modello di questo ordine dei penitenti è il sacramento della penitenza nella Chiesa antica, in una forma rinnovata. Pur impossibilitati a fare la comunione eucaristica, i penitenti non si troverebbero esclusi dalla vita sacramentale perché, anzi, questo loro cammino di conversione sarebbe esso stesso sacramento e fonte di grazia.
Qui di seguito è riprodotta la parte centrale del saggio di padre Michelet, che però è molto più ampio e dedica pagine di grande interesse a due questioni anch’esse dibattute nella precedente sessione del sinodo: la legge della gradualità e la comunione spirituale.
“Nova & Vetera” ha messo a disposizione di tutti il testo integrale del saggio, in francese:
> Synode sur la famille: la voie de l”’ordo paenitentium”
C’è dunque da auspicare – come richiesto dallo stesso papa Francesco – che proposte e riflessioni come questa diventino pane quotidiano del dibattito prima e durante il sinodo, all’opposto di chi già procede e agisce come se tutto sia già risolto di fatto, e la comunione ai divorziati risposati sia già un diritto acquisito.
Perché ad esempio in Germania è questo che accade. E le recenti dichiarazioni del cardinale Reinhard Marx hanno avvalorato tale comportamento:
“Non possiamo aspettare fino a quando un sinodo ci dirà come dobbiamo comportarci qui, sul matrimonio e la pastorale familiare”.
Ma si può anche citare la sbrigativa conclusione “erga omnes” che il teologo Basilio Petrà ha ricavato dal semplice fatto che nel concistoro del febbraio del 2014 il cardinale Walter Kasper si espresse – con l’avallo del papa – contro l’esclusione dei divorziati risposati dalla comunione.
Già a partire da quel febbraio 2014, sostiene infatti Petrà, “le cose sono cambiate”.
E sono cambiate – dice – perché con la relazione Kasper “il magistero ha di fatto collocato nell’area del dubbio” ciò che fino ad allora era un divieto indiscutibile.
Con la conseguenza che ora “un confessore può serenamente ritenere dubbia la norma esclusiva e quindi può assolvere e ammettere alla comunione i divorziati risposati alle ordinarie condizioni”, senza nemmeno aspettare il permesso del suo vescovo, che “non è necessario”.
La tesi di Petrà – che è presidente dei teologi moralisti italiani, specialista di teologia orientale e ammiratore della prassi bizantina che ammette le seconde nozze, oltre che autore di riferimento de “La Civiltà Cattolica” – è stata pubblicata con grande risalto sull’ultimo numero dell’importante rivista “Il Regno” edita dai religiosi dehoniani di Bologna:
> Verso il sinodo 2015 – Buone notizie per i confessori?
Ma torniamo a “Nova & Vetera”, che ancora prende sul serio il sinodo che verrà.
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SINODO SULLA FAMIGLIA: LA VIA DELL’”ORDO PAENITENTIUM”
di Thomas Michelet O.P.
La vera difficoltà per i divorziati risposati non è la comunione eucaristica bensì l’assoluzione. […] Se non è possibile dare loro il sacramento della penitenza, ciò è dovuto tanto all’impedimento che si trova in essi quanto alle condizioni attuali del sacramento, il quale suppone, per accedervi, che la persona sia pronta a ricevere l’assoluzione e a compiere i tre atti del penitente: il pentimento (contrizione), l’ammissione del proprio peccato (confessione) e la riparazione di esso (soddisfazione), con la ferma volontà di distaccarsene, se non lo si è già fatto, di non ripeterlo e di fare penitenza.
Questi elementi sono di per sé intangibili, essendo oggetto di definizioni conciliari. L’ordine secondo cui si succedono, invece, non lo è, in quanto solo dall’anno 1000 circa la penitenza è diventata il consueto seguito dell’assoluzione, come un effetto del sacramento ai fini della riparazione, mentre nella penitenza antica ne era la premessa, certo in quanto pena riparatrice ma anche in quanto predisposizione alla contrizione.
Inoltre la forma ordinaria del sacramento è diventata, per così dire, “istantanea”, raggruppando tutti questi elementi in un atto rituale unico e breve, mentre la penitenza antica si estendeva su molti anni e comportava varie fasi liturgiche, dall’entrata nell’ordine dei penitenti fino alla riconciliazione finale.
Ebbene, è precisamente il caso dei divorziati risposati e, in modo più generale, di tutti quanti hanno difficoltà a distaccarsi completamente dal proprio peccato, che ha bisogno per questo di un cammino che prenda tanto tempo.
Nella sua forma attuale, il sacramento della penitenza non può più integrare questa dimensione temporale e progressiva, che invece era specifica della penitenza antica, che peraltro era ancora in uso nel Medioevo e non è mai stata soppressa. Su questi due punti, il regime della penitenza avrebbe quindi la possibilità di arricchirsi nuovamente – e sarebbe bene che lo faccia perché è veramente un elemento che manca – integrando, oltre alle forme sacramentali già previste nel rituale vigente, un’altra forma “straordinaria”, nello stesso tempo nuova e profondamente tradizionale.
La storia anche recente mostra che, per iniziare una tale riforma, un semplice motu proprio sembrerebbe bastare; ma sarebbe senza dubbio opportuno dedicarle innanzitutto un’assise del sinodo dei vescovi, così come il sinodo del 1980 sulla famiglia era stato seguito da quello del 1983 sulla penitenza.
Oltre al vantaggio della durata, che era anche la sua debolezza in assenza di altre forme, la penitenza antica conferiva uno statuto canonico ed ecclesiale secondo un regime stabilito dai canoni dei concili, e per questo era allora chiamata “penitenza canonica”. […]
Si tratta anzitutto di un segno di protezione e di riconoscimento di un legame che rimane valido nonostante tutto. Infatti, il peccatore resta membro della Chiesa; anzi essa è fatta per lui, perché la Chiesa è santa, pur essendo fatta di peccatori, affinché questi ricevano la santità che essa riceve dal suo sposo, Cristo. Bisogna quindi ribadire senza tregua che il divorziato risposato non è scomunicato in quanto tale, anche se è escluso dalla comunione eucaristica. Ma capirà meglio di essere davvero parte della Chiesa se si gli può annunciare in modo ufficiale che ha il suo posto tradizionale in un “ordo”, accanto all’ordine delle vergini e all’ordine delle vedove, all’ordine dei catecumeni e all’ordine dei monaci. E questo non è poco: l’esperienza conferma che questo semplice riconoscimento della sua esistenza ecclesiale può già pacificarlo e rimuovere un primo ostacolo alla riconciliazione.
Ma c’è di più. L’”ordo” […] indica anche una finalità e una dinamica. […] Così, quelli che sono chiamati “stati di perfezione” sono piuttosto, in realtà, “vie di perfezionamento”. […] Ciò è ancora più chiaro per l’ordine dei catecumeni, che prepara in modo transitorio a ricevere i sacramenti dell’iniziazione, così come l’ordine dei penitenti prepara alla riconciliazione.
Si capisce che i due percorsi siano stati messi in parallelo – la penitenza come un “secondo battesimo” o “battesimo delle lacrime” – e che siano presenti tutti e due nelle istituzioni liturgiche della Quaresima alle quali hanno dato origine: l’imposizione delle ceneri, il digiuno quaresimale e la riconciliazione pubblica dei penitenti la sera del Giovedì santo, con la lavanda dei piedi; l’accoglienza ufficiale, le grandi catechesi battesimali, gli scrutini e l’illuminazione dei catecumeni durante la veglia pasquale.
In ambedue casi, un’identica rinuncia a Satana e alle sue pompe, un’identica lotta contro il peccato fin nelle sue conseguenze, un’identica salvezza ottenuta grazie alla vittoria finale di Cristo sulla croce, raccolta nel sangue dell’Agnello.
Da qui la proposta, formulata nel sinodo del 1983, d’ispirarsi al nuovo rituale dell’iniziazione cristiana degli adulti per creare una liturgia dell’accoglienza e della riconciliazione per quelli che ritornano alla Chiesa dopo un tempo di allontanamento, […] facendo una sorta di restauro di un’istituzione che risale ai secoli III e IV, la cui utilità si era man mano persa in regime di cristianità ma che ritorna ad essere necessaria in questo nostro tempo.
Tuttavia, non si tratterebbe di una ripresa senza alcun cambiamento. […] Ad esempio, non è per niente necessario ripristinare il regime delle pene della penitenza antica, la cui severità aveva provocato il suo abbandono. D’altra parte, l’unica pena che si sia imposta in tutti tempi e tutti luoghi per qualsiasi peccato pubblico, e che sussiste ancora oggi, consiste nella privazione dell’eucarestia, che in realtà non è una pena – anche se può essere vissuta come tale – ma un’impossibilità inerente alla coerenza dei sacramenti.
Penitenza sacramentale
Ammettiamo che ci sia un mutamento importante nella successione degli atti richiesti da parte del penitente: successione che non è, in se stessa, intangibile.
Nella penitenza antica, prima di entrare nell’”ordo pænitentium”, bisognava aver già soddisfatto la condizione di rinunciare al proprio peccato e di aver posto termine al disordine pubblico generato da esso. In seguito, per un certo tempo si faceva penitenza, misurata dalla gravità dell’offesa e dalla disposizione interiore del penitente. […] Anche il regime attuale, come si è visto, esige una tale preliminare rinuncia al peccato, ma la penitenza è rimandata a dopo il perdono.
Nell’”ordo paenitentium” rinnovato, si tratterebbe di tornare al regime precedente per quanto riguarda la penitenza, che tornerebbe ad essere una premessa alla riconciliazione; ciò che corrisponde già alla pratica e quindi non dovrebbe creare, di per sé, grandi difficoltà.
La conversione totale, invece, non sarebbe più richiesta all’inizio della penitenza; ne sarebbe piuttosto il frutto, la misura della sua durata e la condizione del perdono. In altre parole, non si aspetterebbe più di essere pienamente convertiti per fare penitenza, ma si farebbe penitenza fino al momento della piena conversione, allo scopo di ottenere questa conversione come una grazia del sacramento e quindi di essere resi pronti a ricevere la riconciliazione sacramentale.
Il regime di questa penitenza preliminare alla riconciliazione è già stato stabilito dal magistero: i divorziati risposati (e tutti i peccatori a cui si riferisce il canone 915) saranno esortati “ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio” (“Familiaris consortio”, n. 84). […]
L’unica cosa che qui ancora manca è il riconoscimento che tutto ciò corrisponde a un “ordo”, a un regime canonico della penitenza; e che tale penitenza è già sacramentale, a cominciare dagli atti del penitente che ne forniscono la materia fino alla parola di assoluzione che ne dà la forma per costituire infine il sacramento vero e proprio della penitenza e della riconciliazione.
Si vedrebbe meglio che la penitenza così definita non è distaccata dal sacramento in quanto semplice condizione preliminare, ma che ne è parte costitutiva, anche a distanza di molti anni dalla riconciliazione, poiché ne costituisce non solo la materia ma anche un frutto anticipato; con la grazia del sacramento che viene a prendere e sostenere questa penitenza sia esterna che interna per trasformarla ultimamente in contrizione perfetta.
Così, questi penitenti non sarebbero più considerati come esclusi dal regime sacramentale: anzi, entrerebbero, sapendolo e volendolo, in questo grande sacramento della resurrezione che, a poco a poco, trasformerà questi “morti” in “viventi”, perché abbiano la vita in pienezza. […]
Pellegrini dell’Alleanza
Non dobbiamo illuderci: la penitenza non ha mai goduto di buona fama e non è fatta per attirare le folle. Ma non dovrebbe mai diventare quella pillola amara che scoraggia il malato al punto da farlo disperare della guarigione.
Il fatto è che la penitenza antica si è autocondannata con un regime esasperato che non era legato alla sua essenza, a beneficio di forme penitenziali più accessibili che, alla fine, l’hanno sostituita. È bene far tesoro della doppia lezione. Tra queste forme sostitutive, il pellegrinaggio penitenziale ha avuto i suoi giorni di gloria sin dal secolo VI, come forma di penitenza. […]
Il pellegrinaggio ha trovato da qualche decennio un certo ritorno di attualità. […] Bisogna fare attenzione al fatto che esso è, in tanti casi, il luogo di espressione di una religiosità non solo popolare ma anche “di margine”, per un certo numero di quelli che non trovano più il proprio posto nella Chiesa e nelle chiese parrocchiali, a motivo della loro situazione fuori norma per quanto riguarda la fede o i costumi. Esso rimane per loro un luogo di legame alternativo e di comunione informale non solo con Dio ma anche con i loro antenati nella fede, sulle cui orme portano i propri passi. Con le ceneri e le palme, esso fa anche parte di quei gesti religiosi che possono continuare a essere compiuti anche dai più grandi peccatori e da quelli che sono lontani dalla Chiesa, per cui la loro popolarità non diminuisce.
Per tutte queste ragioni, può essere opportuno presentare il cammino penitenziale di cui si è parlato in queste pagine anzitutto come un cammino di pellegrinaggio; il punto essenziale non essendo di arrivare ma di partire e di perseverare nella direzione giusta, come insegna il salmo primo che dichiara beato l’uomo che cammina su una strada di giustizia.
Questa è la condizione del cristiano, “homo viator”; perché è la condizione scelta da Cristo, ma anche quella della Chiesa. […] Non era inconsueto una volta rimanere per tutta la vita nell’ordine dei penitenti; così anche oggi ci sono peccatori che rimangono prigionieri di vincoli da cui non riescono a liberarsi, senza che si trovi una vera soluzione. Possano almeno fare quello che possono e siano trovati dal Signore nella condizione di chi cammina verso la Gerusalemme celeste.
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1.5.2015